CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 08512/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Perugia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - i reati di cui alla richiesta di unificazione sono relativi a episodi estorsivi del tutto svincolati, riguardando la prima sentenza delle estorsioni commesse, in concorso del condannato col fratello, ai danni di un fragile minorenne libanese, cercando di indurlo a sottrarre soldi in casa dietro la minaccia di gravi conseguenze, mentre la seconda, seppure commessa a breve distanza temporale, delle tentate estorsioni in danno di due giovani con il vizio degli stupefacenti, in concorso del condannato col fratello e i genitori, al fine di ottenere da loro versamenti di denaro prospettando agli stessi di essere subentrati nelle ragioni di spacciatori albanesi; - è impossibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA], direttamente o su indicazione del fratello maggiore, pensò di andare a spillare denaro al ragazzo libanese prefigurandosi che qualche mese dopo avrebbe fatto lo stesso con altri malcapitati; - in definitiva si tratta di episodi indicativi della tendenza del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] a vivere alle spalle degli altri, aggredendone il patrimonio, ma del tutto svincolati gli uni dagli altri, senza alcuna possibilità di ricondurli a una pur generica determinazione unitaria. Osservato, pertanto, che il ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. rvL.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.