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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24676/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 24380/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 24676/2026Data pubblicazione 17/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24380/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1183/09/2024 depositata il 24 aprile 2024.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi pendenti;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24380/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 24676/2026Data pubblicazione 17/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24380/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1183/09/2024 depositata il 24 aprile 2024.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi pendenti;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24676/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris