Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:360
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
28 novembre 2007
Causa T‑214/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Definizione degli obiettivi da raggiungere – Obbligo di motivazione – Incoerenza tra i punteggi e i commenti – Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 2004, con cui viene confermato il rapporto
di evoluzione della carriera definitivo del ricorrente per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2003.
Decisione:
La decisione 13 luglio 2004 con cui viene confermato il rapporto di evoluzione della carriera del sig. [OSCURATO:PERSONA]
per il periodo 1° gennaio‑31 dicembre 2003 è annullata nella parte riguardante la rubrica «Rendimento». Per il resto, il ricorso
è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di fissare gli obiettivi da raggiungere
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Autovalutazione effettuata dal funzionario – Oggetto
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Risulta dall’art. 7, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA],
che l’amministrazione ha l’obbligo di fissare al titolare del posto obiettivi e criteri di valutazione. Tale obbligo è ricordato
nella guida di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] si è autoimposta come regola di condotta.
(v. punto 37)
Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3981, punto 20); Tribunale 24 gennaio
1991, causa T‑63/89, Latham/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑19, punto 25), e Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑296/01, Tatti/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1093, punto 43)
2.
I valutatori dispongono di un ampio potere discrezionale nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi hanno il compito
di valutare. Non spetta al giudice comunitario, salvo il caso di errore di fatto, di errore manifesto di valutazione o di
sviamento di potere, sindacare il merito della valutazione espressa sulle capacità professionali di un funzionario, qualora
essa comporti giudizi complessi di valore che, per loro stessa natura, non sono passibili di verifica obiettiva.
(v. punto 62)
Riferimento: Tribunale 7 maggio 2003, causa T‑278/01, den Hamer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑665, punto 58); Tribunale
13 luglio 2006, causa T‑165/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I-A-2-155 e II-A-2-735, punto 61)
3.
L’amministrazione ha l’obbligo di motivare i rapporti informativi in maniera sufficiente e circostanziata. I commenti di ordine
generale che accompagnano i giudizi analitici devono consentire al funzionario valutato di esaminarne la fondatezza con piena
cognizione di causa e, se del caso, al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, ed è importante, a tal fine,
che esista coerenza tra tali giudizi e i commenti destinati a giustificarli.
Inoltre, in taluni casi, una cura particolare dev’essere riservata alla motivazione. Il rapporto di evoluzione della carriera
deve essere specialmente motivato alla luce delle raccomandazioni della commissione paritetica di valutazione se il valutatore
d’appello non intende seguirle e se il parere menziona circostanze speciali idonee a far sorgere dubbi sulla validità o sulla
fondatezza della valutazione iniziale e richiede, per tale motivo, una valutazione specifica del valutatore d’appello circa
le eventuali conseguenze che devono essere tratte da tali circostanze.
(v. punti 63 e 83)
Riferimento: Tribunale 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2377, punto 41); Tribunale
12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata);
Tribunale 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punto 50 e giurisprudenza
ivi citata), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 84)
4.
Ai sensi dell’art. 7, n. 4, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA],
lo scopo dell’autovalutazione è quello di preparare il colloquio formale tra il funzionario e il valutatore. Di conseguenza,
non spetta al funzionario effettuare la propria valutazione, ma tale compito rientra nella competenza del valutatore, del
vidimatore e del valutatore d’appello.
(v. punto 81)