CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21528/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 153/05/15depositata il 02/02/2015 . Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la rimessione del ricorso alla pubblica udienza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 153/05/15 del 02/02/2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 96/01/13 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Biagini) avverso l’avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori per tubi) avvenute nel 2007; 2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. Biagini resisteva in giudizio con controricorso e, in data 27/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione; 4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha documentato di avere effettuato l’ultimo pagamento del piano di rateazione approvato a seguito della istanza di definizione proposta ai sensi dell’art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2. può, pertanto, essere disposta l’estinzione del giudizio, restando le spese del giudizio a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte di