CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 36120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Prato, con sentenza n. 168 del 2016, respingeva la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anche denominata "[OSCURATO:PERSONA]") rilevando che la garanzia convenzionale prevista nel contratto di vendita dell'autoveicolo acquistato dall'attore non copriva né i danni lamentati né i danni collaterali, perché espressamente limitata a determinati componenti meccanici ed elettrici diversi da quelli viziati. In virtù di impugnazione interposta dalla Diddi s.r.1., il Tribunale di Prato, con sentenza n. 492 del 2019, nella resistenza dell'appellata, rigettava l'appello e confermava integralmente il provvedimento gravato, condividendo le ragioni del primo giudice. Avverso la sentenza del Tribunale di Prato propone ricorso per cassazione la Diddi fondato su un unico motivo cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nella forma di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative. Atteso che: Ric. 2020 n. 07573 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 311 e 345 c.p.c. nonché dell'art. 1490 c.c. per aver il giudice di appello dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduttivo di una nuova causa petendi diversa da quella prospettata in primo grado. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che le proprie pretese erano fondate unicamente sulla garanzia annuale inclusa nel contratto di compravendita de quo e non anche sulla garanzia prevista dal codice civile per i vizi del bene venduto. In particolare, la ricorrente sostiene che i fatti costitutivi della stessa pretesa avanzata sarebbero i medesimi sia per la specifica garanzia contrattuale concessa dalla venditrice che per la garanzia di cui alla disciplina generale di cui all'art. 1490 c.c. e che con l'atto di appello si sarebbe limitata a specificare una domanda già contenuta nell'originario atto di citazione senza ampliare il thema decidendum né prospettare una nuova causa petendi. Inoltre, la Diddi aggiunge che la questione circa l'applicabilità nel caso di specie delle garanzie di cui all'art. 1490 c.c. sarebbe stata oggetto di discussione esplicita tra le parti (come confermato dalle difese di controparte) e che nelle conclusioni dalla stessa svolte in primo grado non avrebbe fatto alcun particolare riferimento alla specifica garanzia contrattuale. Il motivo va respinto. Occorre in primo luogo rilevare che nella motivazione il Tribunale di Prato ha statuito quanto segue: "Il secondo motivo di appello è inammissibile in quanto consiste nell'introdtkione di una nuova causa petendi della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diversa da quella pro.oettata in primo grado: infatti, davanti al Giudice di Pace, l'odierna appellante aveva fondato la sua pretesa unicamente sulla garania annuale rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] e inclusa nel contratto di compravendita, senta mai richiamare la garalkia prevista dal Codice civile per i viki nella compravendita". Ric. 2020 n. 07573 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte la garanzia convenzionale inserita come clausola di un contratto di compravendita deve intendersi normalmente integrativa e non sostitutiva della garanzia legale per vizi di cui all'art. 1490 c.c., dovendo la sua eventuale alternatività a quest'ultima risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente (cfr. Cass. n. 8578 del 1997). Difatti, la clausola contrattuale con la quale si esclude o si limita la garanzia ex art. 1490 c.c., siccome limitativa della responsabilità del venditore, è soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass.n. 8637 del 2020). Tuttavia, in base all'art. 384, comma 2 c.p.c., sussistono nella fattispecie i presupposti per rigettare il ricorso pur in presenza di una censura fondata in diritto, in quanto dall'accertamento operato dal Tribunale e prima ancora dal Giudice di pace, in relazione ai vizi lamentati dalla Diddi, risulta che i giudici hanno tenuto conto sia della garanzia convenzionale, sia di quella legale, inoltre la ricorrente nella sua doglianza non indica nemmeno i vizi che, a suo avviso, rientrerebbero nella garanzia di cui all'art. 1490 c.c., pertanto il ricorso sotto siffatto profilo è anche aspecifico. In conclusione il ricorso, così corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., dev'essere, dunque, rigettato. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte Ric. 2020 n. 07573 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19 maggio 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]