CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 23 novembre 2021 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena dell'Il dicembre 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di furto e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con motivo unico, qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. Il difensore d'ufficio, pur ritualmente indicato nel decreto di citazione per l'udienza di discussione in appello, non ha ricevuto alcuna notifica dell'indicato decreto. La notifica della citazione in appello destinata al difensore d'ufficio è stata eseguita invece al difensore domiciliatario, che si è vista recapitare l'atto tanto quale 'consegnataria.' che quale difensore d'ufficio. Peraltro, si aggiunge, poiché l'imputato risultava dal decreto "libero con domicilio eletto" la notifica a tale difensore sarebbe dovuta avvenire a norma del comma 2, e non del comma 4, dell'art.161 cod. proc. pen. Al momento dell'emissione del decreto di citazione in appello, il difensore era l'avv.Tietto, nominato d'ufficio in data 13 settembre 2017 in luogo di precedente difensore di fiducia rinunciante. Presso il nuovo difensore la notifica a favore dell'imputato andava piuttosto eseguita ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., previe ricerche, e non presso il precedente difensore d'ufficio, in assenza di elezione di domicilio ex art.161, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di appello è fondato in relazione al primo aspetto sopra riportato, che ha carattere assorbente. Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito l'accesso ed esaminati i documenti strettamente rilevanti si deve effettivamente constatare che la citazione in appello è stata effettuata, quale difensore e quale domiciliataria dell'imputato a favore dell'avv.Marchini. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata nominata difensore d'ufficio fin dal primo grado, non ha ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione per l'udienza di discussione in appello, pur essendo stata indicata come difensore nel decreto stesso, nel verbale d'udienza (svoltasi con il rito non partecipato) e nella sentenza d'appello. Si tratta di una nullità ex art.178 lett. c) c.p.p. non sanabile. Quanto alla notifica all'imputato, sempre dall'esame degli atti, risulta che nel decreto di citazione di primo grado (datato 28 luglio 2016) l'Avv.Marchini risulta nominata d'ufficio e "consegnatario" ex art. 161.4 c.p.p.; infatti, sempre dall'esame degli atti emerge che in data 12 agosto 2014 (data di commissione dei reati e di redazione degli atti relativi, tra cui i verbali di nomina del difensore di ufficio e di indicazione del domicilio) l'Avv.Marchini era stata nominata difensore d'ufficio e 'consegnatario' ex art.161 comma 4 c.p.p.. Successive vicende inerentila nomina del difensore (alla nomina di difensore di fiducia in persona dell'Avv.Giannello aveva fatto seguito, in data 12 settembre 2017 la rinuncia da parte del professionista, con la conseguente nomina del difensore di ufficio nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non avevano alcuna incidenza sull'indicazione del domicilio, che rimaneva pertanto correttamente appuntata sul professionista che per primo era stato individuato. Res ita stent ut stant. In conclusione, rilevata la nullità relativa alla citazione in appello, la sentenza va annullata senza rinvio, disponendoitla trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. La richiesta di dichiarazione della prescrizione, formulata dal Procuratore Fveseri i o o Generale, non può essere accolta alla luce dei periodi di sospensione del preceedtrisentew emergenti dal fascicolo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 30 ma