CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1975
Cassazione n. 46540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1975 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 22/5/2018 del Tribunale di Ancona, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 20 giorni di reclusione e 200 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 della I. 638/83 (per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti da gennaio a ottobre 2014 per complessivi euro 13.690,93). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, non essendo stato considerato lo stato di difficoltà finanziaria nel quale era venuta a trovarsi la propria impresa, che in poco più di un anno aveva dovuto registrare mancati incassi per oltre 450.000 euro, con la conseguente impossibilità di provvedere al versamento dei contributi previdenziali, cosicché la relativa omissione non era riconducibile a una condotta volontaria e consapevole dell'imputato; in secondo luogo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, stante la considerazione unitaria delle condotte realizzate nel corso del medesimo anno solare e il modesto superamento della soglia di rilevanza penale; infine ha lamentato la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di specie corrispondente, non essendo gravato da precedenti condanne ostative a tale sostituzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, esattamente riproduttivo dell'atto d'appello e privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale ì motivi di appello sono stati adeguatamente considerati e motivatamente disattesi, é manifestamente infondato. Va, in premessa, ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, riguardo alla punibilità degli omessi versamenti di ritenute previdenziali, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, e della conseguente configurabilità della esimente dello stato di forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen. o della esclusione dell'elemento soggettivo del reato, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; v. anche, sia pure con riferimento a ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di fattispecie aventi struttura analoga, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262).Per escludere la punibilità della condotta (o l'elemento soggettivo del reato) è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento alla obbligazione di versamento delle ritenute a fatti non imputabilì all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schírosí, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014). Tra tali eventi la sola crisi finanziaria non libera il sostituto dai doveri verso l'Erario in relazione alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in quanto, per la contemporaneità dell'obbligo retributivo e di quello contributivo, il medesimo è tenuto a ripartire le risorse esistenti all'atto dell'erogazione degli emolumenti, in modo da poter assolvere al debito para- fiscale, anche se ciò comporti l'impossibilità di pagare ì compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Assirelli, Rv. 259741; conf. Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015, Vísmara, Rv. 264306; Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189). Ne consegue che la scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, non scrímina il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, né ne esclude l'elemento soggettivo, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683). Nel caso in esame non è emersa, né è stata allegata, una situazione incolpevole, di assoluta impossibilità di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, derivante da cause non rientranti nella sfera di dominio del ricorrente, avendo costui affermato di aver consapevolmente e liberamente optato per la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, pretermettendo il versamento delle ritenute, cosicché non può ritenersi né che l'omissione contestata non sia stata consapevole e volontaria, né che sia riconducibile a una forza maggiore (cioè a un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, vis maíor cui resisti non potest), o a uno stato di necessità (cioè la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona), idonei a escludere la punibilità, con la conseguente corretta affermazione da parte dei giudici di merito della sussistenza dell'elemento soggettivo e l'altrettanto corretta esclusione della configurabilità di una causa di non punibilità, stante l'entità del superamento della soglia di rilevanza penale, le condotte analoghe realizzate nel 2013 e le precedenti condanne riportate dall'imputato per condotte collegate alla attività di impresa, tali, dunque, da escludere la occasionalità della condotta.La conversione della pena detentiva in quella pecuniaria dì specie corrispondente è stata esclusa in considerazione del giudizio prognostico negativo formulato sul conto dell'imputato, con valutazione non specificamente censurata e non rivisitabile sul piano del merito in sede di legittimità. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa