CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 36087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22692/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliati elettivamente in ROMA, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], viale Angelico n. 54; -ricorrente- contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al controricorso elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -resistente - Responsabilità civiledella P.A. Autorizzazione svolgimento attività noleggio di segway– Nesso causale– Inerenza al giudizio di fatto. CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.avverso la sentenza n.151/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, pubblicata il 15/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 /0 9 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. Con atto di citazione depositato in data 4 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] premetteva: - di aver chiesto in data 29 settembre 2009 al Comune di [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione allo svolgimento sia in [OSCURATO:PERSONA] che nell'isola dell' Asinara, di un'attività turistico- ricreativa consistente nello svolgimento di tour con mezzi di trasporto denominati "Segway"; - che con delibera n. 206 del 30.12.2009 la [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto la richiesta , individuando un'area di 10 mq per il posizionamento di una struttura prefabbricata da adibire a biglietteria, ufficio e rimessa nel [OSCURATO:PERSONA], concedendo altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico (comunicazione n. 172010 del 17 /02/ 2010); - che, poco dopo l'apertura dell'attività e dopo aver sostenuto varie spese per il suo avviamento, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con verbale di accertamento dell'8/5/2010 aveva contestato all'istante che i mezzi segway erano privi di carta di circolazione, accertamento poi annullato dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n 82/2012, passata in giudicato; che, sempre nel mese di maggio 2010,la Capi taneria di Porto di [OSCURATO:PERSONA] le contestava il fatto che la struttura realizzata era ubicata a distanza inferiore al limite di metri trenta dal demanio marittimo; - di aver quindi presentato domanda di sanatoria ex art. 55 del codice della navigazione, ottenendo in risposta un invito ad integrare la documentazione a proprie spese; - che, sempre nel mese di maggio 20 10 anche il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] dell' Asinara, dopo aver appreso delle contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l'uso dei mez z i segway, sospendeva l'autorizzazione allo svolgimento dei tours all' Asinara in CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.attesa del parere della [OSCURATO:PERSONA]; che in data 2 /10/ 20 10 aveva ricevuto altro avviso di accertamento da parte dei Vigili urbani che le contestavano che segway non erano assicurati per la responsabilità civile, accertamento anche questo annullato dal giudice di Pace con sentenza n. 83/2012, pure passata in giudicato; che in data 5/11/ 2010 chiedeva al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di individuare altra area ove spostare il prefabbricato in questione, senza ottenere tuttavia risposta; -in data 30.12.2010, a causa della condotta “ostile” della P.A. e in mancanza di r ispost a in ordine all'istanza del 5.11.2010, si determinava a rimuovere la predetta struttura prefabbricata, dandone comunicazione al Comune il successivo 31 dicembre. Tanto premesso, conveniva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] affinché il Tribunale di Sassari -accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il comportamento del tutto illegittimo ch e aveva comportato la chiusura dell'attività intrapresa - lo condannasse al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 152.187,95 a titolo di risarcimento del danno subito. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto della domanda. 1.1.Con sentenza n. 1173/2016 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con produzioni documentali, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al silenzio serbato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] sull'istanza del 5/11/2010 proposta dalla Piras onde ottenere il trasferimento del luogo sul quale posizionare la biglietteria, essendo la questione devoluta al giudice amministrativo. Per quanto ancora di interesse, il T ribunale, accertata la legittimità delle autorizzazioni concesse dal Comune convenuto, rilevava che esulassedalla competenza comunale la concessione del permesso per posizionare strutture precarie a distanza inferiore al limite di metri trenta dal confine con il demanio marittimo e che le CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.difficoltà relative alla richiesta di sanatoria ex art. 55 del codice della navigazione, avanzata dall'attrice presso la Capitaneria di Porto ed il Ministero dei Trasporti, non potessero ricondursi all'operato del Comune, trattandosi di provvedimenti rientranti nella potestà della Capitaneria di Porto; osservava altresì che del tutto legittimamente il Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Asinara aveva sospeso i tours nell'isola, posto che il parere dei [OSCURATO:PERSONA] era conforme alla nota n.26702 del 20 marzo 2007 del Ministero dei trasporti secondo la quale l'uso dei Segway era consentito esclusivamente su marciapiedi e aree pedonali, restando vietato quindi nei centri non urbanizzati o non abitati come l'isola dell’Asinara;il giudice di prime cure, inoltre, proseguiva affermando che l'unica attività illegittima posta in essere dal Comune era quella relativa agli accertamenti di violazione del codice della strada in relazione alla quale la Piras, tuttavia, non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria, avendo questa chiesto di liquidare il danno sulla base del costo del prefabbricato e sul mancato guadagno; r ilevava altresì il tribunale che, posto che la presentazione dell'istanza al Comune per lo spostamento del chiosco adibito a biglietteria era datata 5/11/2010 e che la chiusura dell'attività risaliva al 30.12.2010, la cessazione dell'attività non fossein alcun modo ricollegabile al silenzio serbato dal Comune. 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto gravame [OSCURATO:PERSONA]; con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., insistendo nel merito per il rigetto e proponendo appello incidentale sul capo della sentenza con il quale il tribunale aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite, dovendo invece applicarsi il principio della soccombenza. 3. La Corte d'Appello di Cagliari , in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.ordine all'intera domanda dell'attrice, confermando nel resto la sentenza impugnata e rigetta ndo l'appello incidentale; ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione di un quarto, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] la restante parte. 4. Avverso la decisione della Corte d’appello di Cagliari , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Partericorrente e parte resistente ha nno depositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso , la parte ricorren te lamenta l’error in iudicando per violazione del precetto di cui agli artt. 2043 c.c. e 2697 in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, per avere la Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari- applicato erroneamente, in relazione agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, gli artt. 2043 e 2697 c.c. alla fattispecie in oggetto, in correlazione al mancato esame di alcuni fatti e documenti decisivi per la decisione; 2. Con il secondo motivo , denuncia l ’error in iudicando per violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. l, n. 3, c.p.c. per la mancata compensazione delle spese. 3. Il primo motivo di ricorso non è fondato in relazione a ciascuno dei profili di censura prospettati. Parte ricorrente lamenta la violazione di diverse norme sostanziali e processuali nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, ma non si confronta con quanto motivato dalla decisione impugnata che- lungi dall’essere incorsa nel paventato error in procedendo e di aver omesso l’esame di fatti decisivi - ha viceversa esaminato CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.puntualmente le emergenze fattuali poste a fondamento della pretesa risarcitoria della ricorrente e le risultanze istruttorie, ed ha esclusol’antigiuridicità della condotta posta in essere dal Comune ed il nesso eziologico tra i fatti dedotti e l’evento di danno in concreto verificatosi. Nello specifico, la Corte d’appello , con riferimento all’autorizzazione del Comune all’occupazione di suolo pubblico, ha escluso profili di illegittimità ravvisabili nella condotta dell’Ente, stante che la posizione della struttura fu prescelta dalla stessa istante, ottenendo la relativa autorizzazione comunale in conformità alle norme e regolamenti, ed ha ritenuto cheera onere della predetta richiedere al contempo la necessaria autorizzazione alla competente Capitaneria di portoper la corretta distanza dal mare nel limite dei trenta metri. La Corte territoriale ha pure escluso che vi fosse stataalcuna contestazione da parte del Comune sull’abusivismo della costruzione precaria, regolarmente autorizzata dal medesimo ente locale sul suolo comunale ed ha pure accertato che dalla documentazione allegata risultava che la richiesta di autorizzazione in sanatoria ex art. 55 del cod. navig., seppur presentata dalla odierna ricorrente alla Capitaneria di porto,non era stata nel prosieguo coltivata. Quanto alla sospensione dell’autorizzazione alla circolazione dei segwayda parte dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’isola della Asinara, il Giudice d’appello ha rilevato che il provvedimento, oltre che proveniente da altro ente rispetto al Comune, era risultato conforme alla nota ministeriale dei Trasporti che aveva vietato la circolazione in luoghi non urbanizzati e che, non rilevavala circostanza secondo cui l’ e nte Parco si fosse stato inizialmente indotto ad intervenire a causa dell’errata interpretazione della regolamentazione in tema di circolazione di detti mezzi data da parte dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune (i quali avevano ritenuto la necessità di dotare i segway di carta di circolazione e assicurazioni per la RCA),tenuto conto che in presenza CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.di dubbi in ordine al corretto uso di tali mezzi, doveva ritenersi comportamento diligente quello di attendere la verifica da parte delle autorità competenti circa la effettiva possibilità di consentirne la circolazione, che tra l’altro era risultata effettivamente vietata in zone come l’Asinara. Rispetto inoltreagli accertamenti per violazioni al codice della strada,notificati alla odierna ricorrente sul presupposto che i segway non erano dotati di carta di circolazione e assicurazione per la R.C.A., laCorte d’appello ha ritenuto che il definitivo accertamento della loro illegittimità a seguito del contenzioso insorto, non determinava automaticamente la responsabilità comunale, non sussistendo l’elemento causale che consentisse di collegare la dedotta illegittimità delle violazioni contestate con la cessazione dell’attività, tenuto conto che la cessazione dell’attività da parte della Piras era avvenuta per circostanze sue private e che la stessa nulla aveva documentato neppure sulle spese sopportate al fine di ottenere l’annullamento delle multe. Infine, la Corte territoriale ha escluso che il silenzio serbato dall’Ente comunale in relazione all’istanza presentata dalla Piras nel novembre 2010 al fine di ottenere lo spostamento del chiosco adibito a biglietteria in altro luogo, potesse anch’esso costituire causa efficiente determinante della chiusura dell’attività in quanto dalla documentazione era emerso che la predetta aveva formulato nel settembre 2010 una istanza simile fondatasu motivi diversi ris pe tto alla finalità di ottenere il posizionamento della struttura in conformità alla normativa in materia di demanio marittimo. Pertanto, le censure proposte non scalfiscono l’assetto argomentativo reso dalla Corte d’appello che nell’esaminare i presupposti della responsabilità extracontrattuale ha in modo piano e coerente valutato complessivamente le evidenze istruttorie ed ha escluso la responsabilità dell’ente odierno resistente in relazione alla CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.chiusura dell’attività imprenditoriale intrapresa dalla odierna ricorrente. Infondate,anche le doglianze formulate circa il preteso omesso esame di elementi documentali decisivi, in particolare: l’alleg. 21 e il doc. 6 cfr. (pag. 22 e 23 del ricorso ) . Nello specifico, p arte ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di un fatto che aveva costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di appello per giungere ad un accertamento del fattodiverso da quello a cui quel giudice è motivatamente pervenuto. Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, non può essere richiesta a questa Corte di legittimità, sol che si consideri come la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sé sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ. Sez. Un., 7 /4/ 2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. Sez. 6 - 3, 8/10/2014n. 21257; Cass. Sez. 2, 29/10/2018 n. 27415 ; Cass. Sez. 2,19/07/2021 n. 20553). 4.Il secondo motivo è inammissibile perché risolventesi in un “non motivo” con cui si lamenta la statuizione di parziale condanna CC20.09.2023 Ric. n. 22692/2020 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.alle spese del grado di appello e non involge alcun vizio della sentenza medesima (tutte in motivazione: Cass., S ez. 6 - 1, 26/01/2022,n. 2268; Cass., Sez. U., 12/11/2020 n. 25573; Cass., Sez. 3 15/11/2017n.26959). 5. In definitiva, il ricorso è rigettato. In considerazione degli alterni esiti dei giudizi di merito, il Collegio ritiene di compensare per intero le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Spese integralmente compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti