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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24164/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16173/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] del Sasso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 973/32/16, depositata il 5 febbraio 2016, e notificata il 22 aprile 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022, dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

TRIBUTI ALTRIRilevato che:

1. – con sentenza n. 973/32/16, depositata il 5 febbraio 2016, e notificata il 22 aprile 2016,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, - pronunciando sulle impugnazioni di una cartella esattoriale proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da BarrellaGiovanni, - aveva accolto l’ impugnazione di quest’ultimo dichiarando inammissibile quella proposta dal Granata; - la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il gravame proposto, ancor più che infondato, doveva ritenersi inammissibile perché l’appellante si era limitato «a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi Giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum», così che l’appello difettava di specifici motivi di censura, posto poi che «avendo la C.T.P. divisato la fondatezza del ricorso del Barrella con specifica affermazione dell'invalidità della notifica della cartella dacché mancante di sottoscrizione e qualifica del ricevente, di data ed addirittura della firma del notificatore, non può non apparire speciosa la deduzione contraria della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] priva della necessaria argomentazione censoria della decisione di prime cure a riguardo.»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo, in sintesi, che (anche) la riproposizione delle ragioni, in fatto ed in diritto, già poste a fondamento delle difese svolte nel primo grado del giudizio può legittimamente integrare la specificità dei motivi di appello laddove dal loro esame emerga una relazione di obiettivo contrasto con (e di censura degli) argomenti che sono stati posti a fondamento della pronuncia impugnata; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, sull’assunto che, - venendo in considerazione, nella fattispecie, una notifica diretta della cartella esattoriale, eseguita a mezzo del servizio postale, - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, - che aveva impropriamente rilevato un difetto di sottoscrizione della relata di notifica, peraltro evocando un precedente di legittimità riferibile (solo) alla notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario,-ai fini del riscontro del perfezionamento del procedimento notificatorio rilevava il solo avviso di ricevimento, -nella fattispecie sottoscritto dal destinatario, - non essendo, difatti, necessaria la stesura di una relazione di notificazione;

2. –in via pregiudiziale va rilevata l’ammissibilità del ricorso; 2.1 -nella fattispecie, difatti, emerge che : -il termine (di 60 gg.) per proporre il ricorso per cassazione, - a fronte di sentenza notificata il 22 aprile 2016, - scadeva il 21 giugno 2016; - un primo tentativo di notifica , eseguito presso il domicilio del difensore nominato per il giudizio di merito (così come risultante dalla stessa gravata sentenza), è stato eseguito il 22 giugno 2016 (dietro richiesta di notifica presentata all’Ufficialegiudiziario in data 21 giugno 2016); - detta notifica non andata a buon fine (per irreperibilità del destinatario), un secondo tentativo di notifica (su richiesta presentata all’Ufficiale giudiziario il 29 giugno 2016) , - qu esta volta presso lo studio dello stesso di fensore, quale emergente dal l’Albo dei commercialisti di Nola, -è stato inutilmente eseguito il 30 giugno 2016, in ragione (ancora una volta) della (persistente) irreperibilità del destinatario dell’atto; -medio tempore, peraltro, la ricorrente ha proceduto alla rinotifica del ricorso (anche) a mezzo PEC, presso il domicilio digitale del difensore dei contribuenti, notifica che è stata eseguita (e si è perfezionata) in data 7 luglio 2016; 2.2 -come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (così Cass. Sez.

U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059);

3. – tanto premesso, i due motivi, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, -sono fondati e vanno accolti; 3.1 – la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), - disposizi one questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex seesprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisumfatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224); 3.2– nella fattispecie il giudice del gravame, - dopo aver premesso che la pronuncia di prime cure era incentrata sul difetto di sottoscrizione della relata di notifica, - ha ritenuto che l’appello, - col quale la parte aveva ribadito che «contrariamente alle affermazioni dei primi Giudici, la notifica della cartella in oggetto era rituale», - difettasse di specificità in quanto si risolveva nella riproposizione delle deduzioni già svolte nel primo grado del giudizio, senza con ciò avvedersi che (già) la contestazione in ordine alla necessità di una relata di notifica, - nella notificazione eseguita direttamente a mezzo del servizio postale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26), - integrava un motivo di specifica contestazione dell’accertamento operato dai primi giudici; -come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, - che, per l’appunto, l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1), - va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327); e la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795); -il difetto di specificità del motivo di appello risulta, così, affermato in termini meramente apodittici, ed autoreferenziali, e, per di più, sconta un rilievo, - quello relativo alla natura «speciosa» delle deduzioni dell’appellante, - che implica, di necessità, la previa (effettiva) verifica di inconsistenza di quelle stesse deduzioni;

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria r egionale della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con specifico riferimento alla contestata notifica, eseguita a mezzo del servizio postale.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16173/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] del Sasso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 973/32/16, depositata il 5 febbraio 2016, e notificata il 22 aprile 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022, dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. TRIBUTI ALTRIRilevato che: 1. – con sentenza n. 973/32/16, depositata il 5 febbraio 2016, e notificata il 22 aprile 2016,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, - pronunciando sulle impugnazioni di una cartella esattoriale proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da BarrellaGiovanni, - aveva accolto l’ impugnazione di quest’ultimo dichiarando inammissibile quella proposta dal Granata; - la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il gravame proposto, ancor più che infondato, doveva ritenersi inammissibile perché l’appellante si era limitato «a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi Giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum», così che l’appello difettava di specifici motivi di censura, posto poi che «avendo la C.T.P. divisato la fondatezza del ricorso del Barrella con specifica affermazione dell'invalidità della notifica della cartella dacché mancante di sottoscrizione e qualifica del ricevente, di data ed addirittura della firma del notificatore, non può non apparire speciosa la deduzione contraria della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] priva della necessaria argomentazione censoria della decisione di prime cure a riguardo.»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo, in sintesi, che (anche) la riproposizione delle ragioni, in fatto ed in diritto, già poste a fondamento delle difese svolte nel primo grado del giudizio può legittimamente integrare la specificità dei motivi di appello laddove dal loro esame emerga una relazione di obiettivo contrasto con (e di censura degli) argomenti che sono stati posti a fondamento della pronuncia impugnata; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, sull’assunto che, - venendo in considerazione, nella fattispecie, una notifica diretta della cartella esattoriale, eseguita a mezzo del servizio postale, - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, - che aveva impropriamente rilevato un difetto di sottoscrizione della relata di notifica, peraltro evocando un precedente di legittimità riferibile (solo) alla notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario,-ai fini del riscontro del perfezionamento del procedimento notificatorio rilevava il solo avviso di ricevimento, -nella fattispecie sottoscritto dal destinatario, - non essendo, difatti, necessaria la stesura di una relazione di notificazione; 2. –in via pregiudiziale va rilevata l’ammissibilità del ricorso; 2.1 -nella fattispecie, difatti, emerge che : -il termine (di 60 gg.) per proporre il ricorso per cassazione, - a fronte di sentenza notificata il 22 aprile 2016, - scadeva il 21 giugno 2016; - un primo tentativo di notifica , eseguito presso il domicilio del difensore nominato per il giudizio di merito (così come risultante dalla stessa gravata sentenza), è stato eseguito il 22 giugno 2016 (dietro richiesta di notifica presentata all’Ufficialegiudiziario in data 21 giugno 2016); - detta notifica non andata a buon fine (per irreperibilità del destinatario), un secondo tentativo di notifica (su richiesta presentata all’Ufficiale giudiziario il 29 giugno 2016) , - qu esta volta presso lo studio dello stesso di fensore, quale emergente dal l’Albo dei commercialisti di Nola, -è stato inutilmente eseguito il 30 giugno 2016, in ragione (ancora una volta) della (persistente) irreperibilità del destinatario dell’atto; -medio tempore, peraltro, la ricorrente ha proceduto alla rinotifica del ricorso (anche) a mezzo PEC, presso il domicilio digitale del difensore dei contribuenti, notifica che è stata eseguita (e si è perfezionata) in data 7 luglio 2016; 2.2 -come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (così Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 cui adde, ex plurimis, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2195; Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., 31 luglio 2017, n. 19059); 3. – tanto premesso, i due motivi, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, -sono fondati e vanno accolti; 3.1 – la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), - disposizi one questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex seesprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisumfatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224); 3.2– nella fattispecie il giudice del gravame, - dopo aver premesso che la pronuncia di prime cure era incentrata sul difetto di sottoscrizione della relata di notifica, - ha ritenuto che l’appello, - col quale la parte aveva ribadito che «contrariamente alle affermazioni dei primi Giudici, la notifica della cartella in oggetto era rituale», - difettasse di specificità in quanto si risolveva nella riproposizione delle deduzioni già svolte nel primo grado del giudizio, senza con ciò avvedersi che (già) la contestazione in ordine alla necessità di una relata di notifica, - nella notificazione eseguita direttamente a mezzo del servizio postale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26), - integrava un motivo di specifica contestazione dell’accertamento operato dai primi giudici; -come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, - che, per l’appunto, l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1), - va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327); e la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795); -il difetto di specificità del motivo di appello risulta, così, affermato in termini meramente apodittici, ed autoreferenziali, e, per di più, sconta un rilievo, - quello relativo alla natura «speciosa» delle deduzioni dell’appellante, - che implica, di necessità, la previa (effettiva) verifica di inconsistenza di quelle stesse deduzioni; 4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria r egionale della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con specifico riferimento alla contestata notifica, eseguita a mezzo del servizio postale. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimi
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