CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CERIGNOLA il 11/06/1993 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha esaminato e vagliato la documentazione difensiva; che, mediante compiuto apparato argomentativo, tale carteggio è stato valutato non idoneo ad escludere la colpevolezza dell'imputato in ordine alla disponibilità materiale di un ciclomotore di provenienza illecita (poiché il numero di telaio era alterato) e alla consapevolezza di tale origine delittuosa (in mancanza di giustificazioni attendibili sulla ricezione del bene) , con conseguente logica sussunzione del fatto nell'alveo del reato di ricettazione e non della contravvenzione di incauto acquisto; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche, è manifestamento infondato; che la Corte territoriale ha escluso la diminuente de qua in ragione della assenza di elementi postivi valutabili in tal senso, tali non essendo la mera incensuratezza e l'opzione del rito abbreviato ( scelta effettuata per ottenere un concreto vantaggio sanzionatorio); che il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; soprattutto dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non rileva, di per sé sola, lo stato di incensuratezza dell'imputato, è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] :72 G2'6 Funzi i. Ma