CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27638/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentiti i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale,ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte di appello di Napoli, emessa il 31 ottobre 2024, che lo aveva condannato,in conformità alla sentenza di primo grado, alla pena di giustizia in relazione alreato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 di cui al capo C della imputazione, aventead oggetto una importazione internazionale di cocaina dall’Ecuador.2. Avverso questa decisione il condannato propone ricorso straordinario.Dopo aver riassunto le risultanze processuali, il ricorrente si duole del fattoche la Corte di cassazione abbia omesso di valutare il contenuto di uno scrittotempestivamente depositato dalla difesa nel giudizio di legittimità, intitolato“note riepilogative” ma, in realtà, contenente motivi aggiunti, i quali, pertanto,sarebbero stati del tutto pretermessi attraverso una svista percettiva cheavrebbe causato effetti decisivi sul giudizio di responsabilità, in particolare perquanto relativo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA],ritenute attendibili dai giudici di merito e di quelle del [OSCURATO:PERSONA],rivelative dell’estraneità del ricorrente alla vicenda illecita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivo manifestamenteinfondato.Dalla lettura degli atti disponibili, reso necessario dalla natura processualedella questione, risulta che il difensore del ricorrente aveva depositatotempestivamente, nel giudizio di legittimità (in data 15 settembre 2025), unoscritto intitolato “note riepilogative”, aventi, per l’appunto, lo scopo di“riepilogare…alcuni punti fondamentali per la puntuale ricostruzione della vicendaper cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna” (così nell’incipit contenuto a fg. 1 delloscritto difensivo).Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, di tali note riepilogative laCorte di cassazione ha dato atto a fg. 14 della sentenza impugnata, superandonein motivazione il presunto carattere probatorio a discarico attraverso lavalorizzazione - del tutto obliterata nello scritto difensivo, a dimostrazione,comunque, della sua inconsistenza dovuta alla aspecificità rispetto alle premesseed al contenuto della sentenza - di un dialogo intercettato del marzo 2015 e delledichiarazioni confessorie di uno dei soggetti coinvolti nell’illecito, IavaroneGennaro.Per il che, a voler seguire formalmente l’indicazione difensiva, inverochiarissima, lo scritto, qualificabile come memoria, era stato considerato dallaCorte di cassazione.Tuttavia, il ricorrente sostiene oggi che tale atto, al di là della suaintitolazione, siccome attribuitagli dalla stessa difesa che lo aveva depositato,conterrebbe motivi aggiunti non presi in considerazione dalla sentenzaimpugnata.Si rileva, in proposito, che - anche a voler superare, per non concessaipotesi, il dato costituito dalla intestazione formale dello scritto - i motivi nuovi, aprescindere dall’esame del loro contenuto, dovevano essere comunque dichiaratiinammissibili, perché tale era stato dichiarato il ricorso principale, secondoquanto previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (“l’inammissibilitàdell’impugnazione si estende ai motivi nuovi”), sicché l’omissione denunciata,seguendo l’assunto difensivo – invero e comunque del tutto privo di consistenzarispetto all’intitolazione ed al contenuto del documento - è ininfluente sulladeclaratoria di inammissibilità del ricorso ordinario principale in allora proposto.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla [OSCURATO:PERSONA], commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrentenella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]