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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08180/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stata condannata alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 6.300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lettera b) del d.P.R. 380/2001 (capo a), 81 cod. pen. e 64, 71, 65 e 72 del d.P.R. citato (capo b) e 95 in relazione all'art. 93 comma 1 e 94 comma 1 dello stesso d.P.R. (capo c) con demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la restituzione delle opere all'avente diritto.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta una carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

Invero la ricorrente - con argomento del tutto generico e in parte contraddittorio, avendo invocato la violazione dell'art. 129 cit. ma al contempo rilevando che la pena avrebbe dovuto essere mitigata - ha contestato la motivazione della sentenza, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale.

Neppure una considerazione, dunque, è stata riservata alle pacifiche risultanze probatorie, da cui risulta che, a seguito di un controllo del 2019, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e il tecnico comunale hanno accertato (e documentato fotograficamente) la recente realizzazione di lavori, ancora non ultimati all'atto del sopralluogo in quanto allo stato grezzo, in zona sismica (con conseguente permanenza della violazione), per i quali non era intervenuta alcuna prescrizione, trattandosi di lavori differenti rispetto a quelli accertati in precedente sopralluogo del 2011.

4. Inoltre, il Collegio evidenzia come il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, come risulta evidente dalla sottoscrizione dell'atto, ciò che ne determina l'inammissibilità (v.

Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stata condannata alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 6.300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lettera b) del d.P.R. 380/2001 (capo a), 81 cod. pen. e 64, 71, 65 e 72 del d.P.R. citato (capo b) e 95 in relazione all'art. 93 comma 1 e 94 comma 1 dello stesso d.P.R. (capo c) con demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la restituzione delle opere all'avente diritto. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata dedotta una carenza di motivazione quanto alla verifica da condurre a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente - con argomento del tutto generico e in parte contraddittorio, avendo invocato la violazione dell'art. 129 cit. ma al contempo rilevando che la pena avrebbe dovuto essere mitigata - ha contestato la motivazione della sentenza, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale. Neppure una considerazione, dunque, è stata riservata alle pacifiche risultanze probatorie, da cui risulta che, a seguito di un controllo del 2019, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e il tecnico comunale hanno accertato (e documentato fotograficamente) la recente realizzazione di lavori, ancora non ultimati all'atto del sopralluogo in quanto allo stato grezzo, in zona sismica (con conseguente permanenza della violazione), per i quali non era intervenuta alcuna prescrizione, trattandosi di lavori differenti rispetto a quelli accertati in precedente sopralluogo del 2011. 4. Inoltre, il Collegio evidenzia come il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, come risulta evidente dalla sottoscrizione dell'atto, ciò che ne determina l'inammissibilità (v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 08180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris