CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di falso e truffa in continuazione; 2. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti, con cui si invocano il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati (ed anche diffusamente generico è il motivo dedicato all'art. 62-bis cod. pen.). Invero, quanto al primo, la Corte territoriale ha condivisibilmente chiarito che non è possibile riconoscere l'attenuante della collaborazione indicata dal ricorrente in relazione a reati che sono estranei dalla contestazione mafiosa, come quelli di specie; il ricorso tenta di sostenere ancora una volta che le condotte si inserirebbero in un unico contesto con la partecipazione al sodalizio in relazione al quale è stato condannato. Come noto, però, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Rilevato, altresì, che il secondo motivo è costruito sulla linea di contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute sin dal primo grado al ricorrente, per la sua personalità collaborativa, mentre in appello ne è stato motivatamente negata la prevalenza sulle aggravanti contestate nel presente processo. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i