CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 04 / 12/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 9308 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9308del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSTNTN 55M04 L113L ) avvocato personalmente costituto in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” N. 21/23 di Ter- moli (CB) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’ammini- stratore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PTN RNT53T17 B519A ) -controricorrente- nonché SCIARRETTA Manfredo (C.F.: SCRMFR 63R21 L113H ) LONDEI Donatella (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55R57 H501Q ) MACRELLINO Alfredo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81T16 L113P) MACRELLINO Cristoforo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 86L23 L113O) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 324/2023, pubblicata in data 3 novembre 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Fatti di causa Per quanto è possibile evincere dagli atti legittimamente esa- minabili da questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudi- zio nei confronti delcondominio del fabbricato sito in via Can- narsa nn. 21-23, Termoli , nonché di [OSCURATO:PERSONA] (già amministratore del condominio) per ottenere il risarcimento di danni a suo dire causatigli da tali soggetti.Sono stati chiamati in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nonché Alfredo e [OSCURATO:PERSONA]- crellino. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Termoli. La Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma di tale decisione:ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il condominio, laLondei e i Macrellino ; ha dichiara to l’estinzione del processo limitatamente all’appello incidentale proposto dalla Londei e dai Macrellino nei confronti del Costantino ; ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dallaLondei e dai Macrellino nei confronti degli eredi di Sciar- retta Vincenzo; ha, per il resto, confermato la decisione di primo grado rigettando l’appello del Costantino. Ricorre il Costantino, sulla base di ottomotivi. Resiste con controricorso l’amministratore del c ondominio del fabbricato sito in via Cannarsa nn. 21-23,Termoli. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. Aseguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente , è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Ragioni della decisione 1.La Corte condivide la valutazione operata nella proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c., in quanto risulta pregiudiziale ad assorbente rispetto ad ogni altra questione,il rilievo della radicale inam- missibilità del ricorso,tale da rendere superflua la stessa illu- strazione dei motivialla base del medesimo. L’impugnazione del Costantino, infatti, non rispetta , in primo luogo,il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. 1.1Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ); la pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004); stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. 1.2Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, a giudizio di questa Corte, non consen- tendo di enucleare adeguatamente e chiaramente, nell’ambito di una esposizione prolissa e confusa (in cui sono esposte una serie di considerazioni del tutto irrilevanti per il presente giudi- zio, almeno per quanto è possibile comprendere), gli elementi necessari della vicenda sostanziale e processuale appena indi- cati. 1.3 È opportuno precisare che i principi di diritto più sopra esposti devonoritenersi, a più forte ragione, applicabili con ri- guardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.(applicabile nella specie, ratione temporis). Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modi- ficata nel 2022 ed applicabile al presente ricorso), risulta pre- visto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ri- corso». In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che l’esposizione dei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l’illustrazione dei motivi dell’impugnazione avanzata in sede di legittimità, non solo deve essere chiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la compren- sione dei suddetti motivi: quindi, non è richiesta una esposi- zione integrale di quei fatti, ma, al tempo stesso, è da ritenere non conforme alla disposizione una esposizione inutilmente Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 sovrabbondante, come nella specie è senz’altro dato di riscon- trare, sulla base della valutazione operata da questa Corte. 1.4 Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è, inoltre, neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso. 1.5A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinte- ticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impedendo di valutare le cen- sure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la de- claratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tu- tela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 -01). 1.6 I noltre, non risultano rispettati neanche i requisiti di am- missibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e 6 , c.p.c., dal momento che l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano, non risulta affatto chiara e sintetica e non è, d’altra parte, neanche sostenuta da un adeguato richiamo del contenuto degli atti e dei documenti sui quali i motivi stessi si fondano. 1.7Neppure può valere, per consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, alcun atto successivo a colmare le eventuali lacune originarie del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in € 3.000,00 (pari all’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente liquidan- dole in complessivi € 3.000,00 (tremila/ 00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA]; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 3 . 0 00,00 (tremila/00) in favore dell’entecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.0 00,00 (cinquemila /00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 9308/2024 –Sez. 3 – A d. 4 dicembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello