CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16138/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle 'arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., - che, con dichiarazione in data 22 dicembre 2021, pervenuta in Cancelleria in pari data, il difensore e procuratore speciale della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]