Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 05754/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9611/2017 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagnan. 2742/2016 depositata i l 27/10/2016 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. A carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., veniva emesso l'avviso d'accertamento n.

THL031102492/2009, recuperante a tassazione per il 2004 la differenza di recesso di euro 2.060.467,00, contabilizzata dalla società inrelazione al recesso del socio unico [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma ritenuta indeducibile dall'Ufficio, con la conseguenza dell'aumento della plusvalenza derivante da una cessione di terreni e della relativa Irapper euro 85.648,00.

1.1. Contemporaneamente veniva notificato l'avviso n.

THLO11102497/2009 a [OSCURATO:PERSONA], unico socio al tempo, relativo all'imputazione, ex art. 116 Tuir, del maggior reddito societario, con conseguente recupero delle maggiori imposte per euro 945.476,00, oltre interessi e sanzioni.

1.2. I recuperi traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e più specificamente dalla ricostruzione, in esso contenuta, dei valori che avevano concorso a determinare una plusvalenza contabilizzata nell'anno 2004 , in occasione della cessione di alcuni terreni.

I verificatori ritene vano che la contabilizzazione della differenza da recesso costituisse un modo per abbattere la plusvalenza relativaalla cessione dei terreni, e comunque che la normativa non consenti sse la liquidazione al socio recedente di somme eccedenti il valore della sua partecipazione, e che pertanto l'importo de quaandasse ripreso a tassazione.

2. Con separati ricorsi la società e d il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi deducendone l'illegittimità .

Essi lamentavano , inoltre, che l'attività accertativa , relativa all’anno 2004 , fosse preclusa dall'avvenuto perfezionamento del condono ex art. 9 , legge 289/ 20 02 in relazione al 2002, e che comunque fosse interdetta da lla intervenuta decadenzadell’Amministrazione.

3. I giudici di primo e secondo grado accoglievano le tesi dei contribuenti.

4. Avverso la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, che ha rigettato l’appello erariale, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , illustrato con il deposito di memoria ex art. 378 c.p.с.

5. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazioneè rimasta intimata.

6. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 2437, 2494 e degli artt. 2423 e ss. c.c.

1.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

1.2. In primo luogo, come rilevato dal pubblico ministero nella propria requisitoria, la sentenza impugnata ha errato nell’affermare che nella liquidazione della quota del socio receduto la società abbia correttamente considerato la rivalutazione dei terreni, divenuti edificabili successivamente al loro acquisto da parte della società stessa.

1.3. La norma di cui all'articolo 2437del codice civile, e così l’art. 2473 per le S.r.l., nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva i limiti alla valorizzazione e conseguente liquidazione della quota del socio receduto: l'importo dovuto al socio in occasione del suo recesso risultava determinato da un unico elemento, afferente alla quota di patrimonio spettante al socio in proporzione della percentuale di partecipazione detenuta, con conseguente rimborso della quota di capitale sociale versata e coerente distribuzione delle relative riserve; la quota andava quindi liquidata “a valore di libro”, con annullamento della quota di patrimonio netto (capitale più riserve) e della quota degli utili già iscritti in bilancio nell'anno del recesso.

1.4. E, dunque, la disciplina applicabile alla fattispecie stabiliva che i soci recedenti avessero diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote o azioni (non quotate in borsa) in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, senza che quindi fosse possibile, nella fattispecie, liquidare al socio recedente una maggior somma, ancorata all’incremento di valore derivante dal sopravvenuto mutamento di destinazione dei terreni da agricola a edificabile; ciò in piena coerenza con l’ispirazione di fondo della normativa anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, intesa ad anteporre le esigenze di tutela dell'integrità del capitale sociale e di continuità dell’impresa rispetto a quelle del socio recedente.

1.5. Merita rammentare che, sotto il regime vigente dal 2004, in tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, nella versione introdotta con vigenza dal 1/01/2004 in concomitanza con la riforma del diritto societario, (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione, ciò in quanto essa costituisce una componente negativa da qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio; viene così sterilizzata, per altra via, la possibilità di abbattere la plusvalenza venutasi a formare ( arg. da Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n. 10815, Rv. 671058 –01).

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 9 e 14, legge n.289/2002.

2.1. Deduce la difesa erariale che la sentenza impugnata risulterebbe altresì illegittima ed errata in relazione agli effetti del condono ex art. 9 legge n. 289/2002, perfezionato per il 2002, che la CTR ha ritenuto operante nel caso di specie.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie il condono di cui all’art. 9 della legge n. 289/2002, omettendo di considerare che l’accertamento per cui è giudizio inerisce all’anno d’imposta 2004 e che gli effetti “tombali” riconducibili al condono di cui all'articolo 9 della citata legge non potevano riguardare i periodi posteriori a quelli coperti dal condono, che in quanto tali devono ritenersi non compresi nel perimetro di operatività della misura agevolativa.

2.4. Infatti l'operazione contestata, pur posta in essere nel 2002, annualità coperta dal condono, ha prodotto effetti reddituali fiscalmente rilevanti soltanto nel 2004, anno in cui risulta essere stata effettuata la cessione dei terreni, con conseguente emersione della minor plusvalenza dichiarata, tenuto conto che fino al momento della cessione dei terreni la capitalizzazione della differenza di recesso posta in essere nel 2002 rimase un elemento fiscalmente neutro, non avendo inciso sulla quantificazione del reddito di esercizio da assoggettare a imposizione fiscale.

2.5. Né risulta che la contribuente si sia avvalsa della regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'articolo 14, comma 5, della citata legge, agevolazione che avrebbe consentito il riconoscimento dei valori evidenziati in sede di regolarizzazione anche nelle annualità successive all’anno 2002.

2.6. A tale riguardo si osserva che i commi da 2 a 5 dell’art. 14 della legge n. 289 /2002 avevano disciplina to, sotto il profilo civilistico , le regolarizzazioni contabili che i soggetti titolari di reddito di impresaerano legittimati ad operare in connessione all’applicazione delle norme relative alla definizione agevolata dei rapporti tributari e, per quanto qui rileva, i l comma 5 aveva introdotto la possibilità, limitatamente ai soggetti che si erano avvalsi della definizione automatica per gli anni pregressi ex art.9 (c.d. condono tombale), di inserire nei bilanci attività in precedenza omesse.

Scopo della regolarizzazione contabile prevista dalla disciplina dell’art. 14 cit. era il ristabilimento della correttezza e veridicità della situazione patrimoniale economica e finanziaria oggetto di rappresentazione, sicché le variazioni da apportare alle attività e passività di bilancio dovevano essere coerenti, in generale, sia con i principi civilistici che presiedono alla formazione di bilancio (regole dettate dagli artt. 2423 ss. c.c.) sia con i principi contabili nazionali.

2.7. A prescindere dall’origine e dall’entità delle irregolarità contabili precedentemente commesse, il legislatore aveva così consentito di porre ad esse rimedio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, senza ripercussioni di ordine civilistico e penale, giacché si trattava di una regolarizzazione definita valida “ad ogni effetto”.

In assenza di tale regolarizzazione, l’operazione ha inciso sul risultato di esercizio dell’anno 2004, nel quale la minore plusvalenza capitalizzata è stata realizzata, anno non coperto dagli effetti sananti del condono “tombale”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la « V iolazione dell’art 54 T uir vigente ratione temporis(il cui contenuto ora trasfuso negli artt. 58 e 86 TUIR ) » .

Viene censurata l’interpretazione della richiamata disposizione da parte della CTR, che ne ha inferito la declaratoria di intervenuta decadenza dell’Ufficio d a l potere di accertamento , relativamente al recupero della plusvalenza conseguita all’indebita iscrizione tra le immobilizzazioni materiali della differenza di recesso.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. In ragione delle argomentazioni ora svolte a proposito della produzione degli effetti fiscalidella contestata capitalizzazione nel 2004, in a seguito della realizzazione della minore plusvalenza dichiarata con la cessione degli immobili, deve ritenersi corretta l’ individuazione da parte dell’Agenzia delle entrate del periodo d’imposta di competenza, così da escludere l’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice al momento della notifica, nel 2009,del provvedimento impugnato.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia - Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9611/2017 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in Liquidazione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagnan. 2742/2016 depositata i l 27/10/2016 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. A carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., veniva emesso l'avviso d'accertamento n. THL031102492/2009, recuperante a tassazione per il 2004 la differenza di recesso di euro 2.060.467,00, contabilizzata dalla società inrelazione al recesso del socio unico [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma ritenuta indeducibile dall'Ufficio, con la conseguenza dell'aumento della plusvalenza derivante da una cessione di terreni e della relativa Irapper euro 85.648,00. 1.1. Contemporaneamente veniva notificato l'avviso n. THLO11102497/2009 a [OSCURATO:PERSONA], unico socio al tempo, relativo all'imputazione, ex art. 116 Tuir, del maggior reddito societario, con conseguente recupero delle maggiori imposte per euro 945.476,00, oltre interessi e sanzioni. 1.2. I recuperi traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e più specificamente dalla ricostruzione, in esso contenuta, dei valori che avevano concorso a determinare una plusvalenza contabilizzata nell'anno 2004 , in occasione della cessione di alcuni terreni. I verificatori ritene vano che la contabilizzazione della differenza da recesso costituisse un modo per abbattere la plusvalenza relativaalla cessione dei terreni, e comunque che la normativa non consenti sse la liquidazione al socio recedente di somme eccedenti il valore della sua partecipazione, e che pertanto l'importo de quaandasse ripreso a tassazione. 2. Con separati ricorsi la società e d il socio [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi deducendone l'illegittimità . Essi lamentavano , inoltre, che l'attività accertativa , relativa all’anno 2004 , fosse preclusa dall'avvenuto perfezionamento del condono ex art. 9 , legge 289/ 20 02 in relazione al 2002, e che comunque fosse interdetta da lla intervenuta decadenzadell’Amministrazione. 3. I giudici di primo e secondo grado accoglievano le tesi dei contribuenti. 4. Avverso la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, che ha rigettato l’appello erariale, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , illustrato con il deposito di memoria ex art. 378 c.p.с. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazioneè rimasta intimata. 6. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 2437, 2494 e degli artt. 2423 e ss. c.c. 1.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.2. In primo luogo, come rilevato dal pubblico ministero nella propria requisitoria, la sentenza impugnata ha errato nell’affermare che nella liquidazione della quota del socio receduto la società abbia correttamente considerato la rivalutazione dei terreni, divenuti edificabili successivamente al loro acquisto da parte della società stessa. 1.3. La norma di cui all'articolo 2437del codice civile, e così l’art. 2473 per le S.r.l., nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva i limiti alla valorizzazione e conseguente liquidazione della quota del socio receduto: l'importo dovuto al socio in occasione del suo recesso risultava determinato da un unico elemento, afferente alla quota di patrimonio spettante al socio in proporzione della percentuale di partecipazione detenuta, con conseguente rimborso della quota di capitale sociale versata e coerente distribuzione delle relative riserve; la quota andava quindi liquidata “a valore di libro”, con annullamento della quota di patrimonio netto (capitale più riserve) e della quota degli utili già iscritti in bilancio nell'anno del recesso. 1.4. E, dunque, la disciplina applicabile alla fattispecie stabiliva che i soci recedenti avessero diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote o azioni (non quotate in borsa) in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, senza che quindi fosse possibile, nella fattispecie, liquidare al socio recedente una maggior somma, ancorata all’incremento di valore derivante dal sopravvenuto mutamento di destinazione dei terreni da agricola a edificabile; ciò in piena coerenza con l’ispirazione di fondo della normativa anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, intesa ad anteporre le esigenze di tutela dell'integrità del capitale sociale e di continuità dell’impresa rispetto a quelle del socio recedente. 1.5. Merita rammentare che, sotto il regime vigente dal 2004, in tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir, nella versione introdotta con vigenza dal 1/01/2004 in concomitanza con la riforma del diritto societario, (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione, ciò in quanto essa costituisce una componente negativa da qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio; viene così sterilizzata, per altra via, la possibilità di abbattere la plusvalenza venutasi a formare ( arg. da Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n. 10815, Rv. 671058 –01). 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione degli artt. 9 e 14, legge n.289/2002. 2.1. Deduce la difesa erariale che la sentenza impugnata risulterebbe altresì illegittima ed errata in relazione agli effetti del condono ex art. 9 legge n. 289/2002, perfezionato per il 2002, che la CTR ha ritenuto operante nel caso di specie. 2.2. Il motivo è fondato. 2.3. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie il condono di cui all’art. 9 della legge n. 289/2002, omettendo di considerare che l’accertamento per cui è giudizio inerisce all’anno d’imposta 2004 e che gli effetti “tombali” riconducibili al condono di cui all'articolo 9 della citata legge non potevano riguardare i periodi posteriori a quelli coperti dal condono, che in quanto tali devono ritenersi non compresi nel perimetro di operatività della misura agevolativa. 2.4. Infatti l'operazione contestata, pur posta in essere nel 2002, annualità coperta dal condono, ha prodotto effetti reddituali fiscalmente rilevanti soltanto nel 2004, anno in cui risulta essere stata effettuata la cessione dei terreni, con conseguente emersione della minor plusvalenza dichiarata, tenuto conto che fino al momento della cessione dei terreni la capitalizzazione della differenza di recesso posta in essere nel 2002 rimase un elemento fiscalmente neutro, non avendo inciso sulla quantificazione del reddito di esercizio da assoggettare a imposizione fiscale. 2.5. Né risulta che la contribuente si sia avvalsa della regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'articolo 14, comma 5, della citata legge, agevolazione che avrebbe consentito il riconoscimento dei valori evidenziati in sede di regolarizzazione anche nelle annualità successive all’anno 2002. 2.6. A tale riguardo si osserva che i commi da 2 a 5 dell’art. 14 della legge n. 289 /2002 avevano disciplina to, sotto il profilo civilistico , le regolarizzazioni contabili che i soggetti titolari di reddito di impresaerano legittimati ad operare in connessione all’applicazione delle norme relative alla definizione agevolata dei rapporti tributari e, per quanto qui rileva, i l comma 5 aveva introdotto la possibilità, limitatamente ai soggetti che si erano avvalsi della definizione automatica per gli anni pregressi ex art.9 (c.d. condono tombale), di inserire nei bilanci attività in precedenza omesse. Scopo della regolarizzazione contabile prevista dalla disciplina dell’art. 14 cit. era il ristabilimento della correttezza e veridicità della situazione patrimoniale economica e finanziaria oggetto di rappresentazione, sicché le variazioni da apportare alle attività e passività di bilancio dovevano essere coerenti, in generale, sia con i principi civilistici che presiedono alla formazione di bilancio (regole dettate dagli artt. 2423 ss. c.c.) sia con i principi contabili nazionali. 2.7. A prescindere dall’origine e dall’entità delle irregolarità contabili precedentemente commesse, il legislatore aveva così consentito di porre ad esse rimedio nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, senza ripercussioni di ordine civilistico e penale, giacché si trattava di una regolarizzazione definita valida “ad ogni effetto”. In assenza di tale regolarizzazione, l’operazione ha inciso sul risultato di esercizio dell’anno 2004, nel quale la minore plusvalenza capitalizzata è stata realizzata, anno non coperto dagli effetti sananti del condono “tombale”. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la « V iolazione dell’art 54 T uir vigente ratione temporis(il cui contenuto ora trasfuso negli artt. 58 e 86 TUIR ) » . Viene censurata l’interpretazione della richiamata disposizione da parte della CTR, che ne ha inferito la declaratoria di intervenuta decadenza dell’Ufficio d a l potere di accertamento , relativamente al recupero della plusvalenza conseguita all’indebita iscrizione tra le immobilizzazioni materiali della differenza di recesso. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. In ragione delle argomentazioni ora svolte a proposito della produzione degli effetti fiscalidella contestata capitalizzazione nel 2004, in a seguito della realizzazione della minore plusvalenza dichiarata con la cessione degli immobili, deve ritenersi corretta l’ individuazione da parte dell’Agenzia delle entrate del periodo d’imposta di competenza, così da escludere l’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice al momento della notifica, nel 2009,del provvedimento impugnato. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia - Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivat
Sentenza Cassazione n. 05754/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris