CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 luglio 2020
Cassazione n. 20894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30647/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRIESTE n. 65/2020 depositata il 02/07/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 7 marzo 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modifcazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico, «nel mese di giugno 2016», ha proposto ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Pordenone essendo venuto indirettamente a conoscenza di una pretesa tributaria per accise non versate su alcoolici, in concorso con altri soggetti, e ciò sulla base del decreto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale penale di Pordenone notificatogli il 27.4.2016. 2. Il ricorrente ha esposto di esser stato convocato nel dicembre 2015, con procedura conforme alle direttive unionali, dall’Ufficio delle imposte britannico con intimazione di pagamento all’Ufficio italiano delle dogane di un importo di circa 12 milioni di euro e di aver contestato il titolo uniforme, non avendo ricevuto la notifica di alcun atto di accertamento e/o intimazione di pagamento da parte dell’Ufficio italiano delle dogane. 3. L'Agenzia delle dogane si è costituita allegando che la notifica dell’avviso di pagamento pertinente (n. 69/2013 prot. 25185/RU) per euro 11.018.803,08, relativo ad accise, oltre interessi e altri accessori, era regolarmente avvenuta in data 6.5.2014. 4.La CTP di Pordenone ha dichiarato inammissibile il ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello , insistendo per la mancata notificazione del provvedimento impositivo, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata,ha accolto il gravame . 6. La CTR, espresse «perplessità» sulla regolar ità della notificazione dell’avviso di pagamento, ha osservato che l’esercizio del diritto di difesa non doveva considerarsi tardivo, rilevando altresì che nell’ambito della procedura per il recupero del credito avviato ai sensi della direttiva n. 2010/24/UE con [OSCURATO:PERSONA], notificato il 16.12.2015, non era stato allegato ma soltanto citato l’avviso di pagamento n.69/2013. 7.Ha concluso che l’avviso di pagamento non aveva raggiunto lo scopo a cui era preordinato; comunque, essendo ancora pendente il giudizio penale, l’Ufficio avrebbe potuto rinnovare la notifica dell’avviso n. 69/2013. 8.Avverso questa sentenza l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 9.E’ rimasto intimato il Reteesh. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n 546/1992, avendo la CTR errato nel ritenere ammissibile il ricorso tributario, notificato il 20.6.2016, contro l’avviso di pagamento di accise dovute in Italia, atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di averne avuto indiretta conoscenza a seguito della notifica del decreto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale Penale di Pordenone. 2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 19 comma 3 e dell’art. 21 comma 1 d.lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorso tributario notificato il 20.6.2016 era stato preceduto dalla notifica in data 6.5.2014 dell’avviso di pagamento del 12.12.2013 n. 69/2013 prot. 25185/RU nonché del pvc datato 20.6.2013 con i relativi allegati secondo modulo standard ai sensi dell’art. 8 Direttiva 2010/24/EU. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 14 par. 2 Direttiva n. 2010/24/UE e dell’art. 9 comma 6 d.lgs. n. 149/2012, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda relativa alla nullità/inesistenza della notificazione dell’atto impositivo effettuata dall’Autorità competente del [OSCURATO:PERSONA]. 4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 504/1995 vigente ratione temporise degli artt. 8 e 12 della Direttiva n. 2010/24/EU, perché l’avviso di pagamento delle accise non è caducato dalla richiesta dello Stato di residenza del contribuente di rinnovare la richiesta di recupero/riscossione. 5.Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 perché il giudicato penale favorevole al contribuente non influiscesulla lite fiscale. 6. Appare pregiudiziale il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge processuale in relazioneall’eccezione di tardività del ricorso a fronte dell’avvenutanotifica dell’atto impugnato. 7.Il motivo è fondato. 8. Da quanto riportato in ricorso per autosufficienza (v., in particolare, pagg. 21 e segg.) risulta che ai sensi dell ’art. 8 della direttiva 2010/24/UE era stata richiesta la notifica dell’avviso di pagamento 12.12.2013 n. 69/13 prot. 25185/RU (v. in particolare la sez. 6 del modulo), effettuata dal l’[OSCURATO:PERSONA] in data 6.5.2014, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, conconsegna a mani di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Infatti, nel seguente Witness statement of personal service of documents si dà atto che il documento datato 12.12.2013, unitamente ad altri datati 3.6.23013, 20.6.2013, 11.3.2014, venne consegnato in data 6.5.2014 personalmente a [OSCURATO:PERSONA] presso il suo indirizzo («at 11 [OSCURATO:PERSONA], Purley, CR8 1JE personally serve the above named debitor with the documents dated 11 March 2014, 12/12/2013, 03 Giu 2013, 20 Giu 2013») dall’Ufficiale giudiziario inglese [OSCURATO:PERSONA] che sottoscrisseil modulo in calce attestando le operazioni compiute. 10.Quanto alle contestazioni riproposte in sede di gravame dal Reteesh contro la notifica così eseguita, la sentenza impugnata si limita a riportare «l’asserita assenza di prova sulla mancata allegazione al modulo standard di notifica (e al Titolo uniforme) dall’avviso di pagamento», osserva genericamente che «le perplessità sulla regolare notificazione dell’avviso di pagamento in data 6.05.2014 permangono tutte» e conclude che il ricorso «non è apparso tardivo», così implicitamente statuendo per l’invalidità di quella notifica. 11. La decisione , non sorretta da adeguata motivazione , contrasta con le evidenze documentali dell’avvenuta notifica in data 6.5.2014 dell’atto impositivo , che, ai sensi del l’ art. 9 della citata Direttiva, doveva essere «effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore nello Stato membro adito», e della tardività dell’impugnazione proposta a distanza di oltre due anni da quella notifica (art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992). 12.Gli altri motivi restano assorbiti. 13. Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con riguardo al secondo motivo, assorbiti gli altri, e la causa deve essere rinviata Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom