CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14000/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che l'ha assolta dal reato di furto, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato in quanto è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la menzione di detti provvedimenti è esclusa con riferimento ai certificai rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro, delle pubbliche amministrazioni (Sez. U., 24 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], n. 38954: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione"); Considerato pertanto che la non menzione rappresenta una conseguenza ope legis, secondo lo schema norma-fatto-effetto e che, dunque, nessuna discrezionalità è sul punto riservata al giudicante; sicché nessuna motivazione è necessaria sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci