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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 15388/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12296/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 CALTAGIRONE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e NICOLO’ SCHITTONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio delsecondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecdei Registri giustizia; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1200/2017 della Corte d’Appello di Catania, depositata in data 7.11.2017, N.R.G. 662/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - CONTRATTI A [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Catania confermavala sentenza con la quale il Tribunale di Caltagironeaveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone con decorrenzadal 3 maggio 2004, ne aveva disposto la conversione ed aveva condannato il Consorzio al pagamento di un’indennità pari a seimensilità dell’ultima retribuzione di fatto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

2. La Corte territoriale escludeva l’operatività della decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010, stante il differimento al 1° gennaio 2012 del relativo sistema; qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, nel merito riteneva che dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista ratione temporisdalla legge n. 230 del 1962 e dal d.lgs. n. 368/2001.

3. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava, secondo i giudici d’appello, il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della L.R.

Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della L.R.

Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali;

4. Nella specie, in relazione ai contrattidell’aprile 2004, le deduzioni del Consorzio erano generiche e, come evidenziato anche dal Tribunale, l’Ente non aveva offerto alcun elemento di prova concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere straordinario e/o stagionale.

5. Inragione illegittimità del termine confermava dunque la nullità del termine e la conversione del rapporto; rimaneva ferma la quantificazione del risarcimento exart. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come disposta dal Tribunale.

6. Per la cassazione della sentenza di appello il Consorzio ha proposto ricorso prospettandocinque motivi.

7. Il lavoratore ha resistitocon controricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 3 della L.R.

Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6, 7 e 9 della L.R.

Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R.

Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale.

Lamenta, nella sostanza, la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i Consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 2.Il motivo, per come formulato, supera il vaglio di ammissibilità svolto in ragione delle indicazioni degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., nonché dei principi enunciati in merito da questa Corte.

3. Il motivo è fondato.

4. Si deve qui integralmente richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274,in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).

Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…).

La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…).

Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata (soccorre, sul punto, il principio iura novit curia), è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato.

In sintesi, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga, quanto a dette ipotesi, con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657; Cass.n. 9375/2022; Cass. n. 9982/2022; Cass. n. 11374/2022).

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo nei sensi di cui sopra.

5. Con il secondo motivo, il Consorzio denunciala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001, nonché degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile.

Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente individuato la disciplina di riferimento, dovendo trovare applicazione la norma transitoria dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e lerichiamate clausole del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (efficace dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, come si evinceva dall’art. 54 del medesimo c.c.n.l., che consentiva di assumere a termine operai avventizi e rendeva così legittimo il contratto del 20 ottobre 2000).

6. Con il terzo motivo, il Consorzio denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Censura l’affermazione relativa all’illegittimità dell’apposizione del termine per la mancanza di specificazione della causale.

Precisa che l’omesso esame riguarderebbe l’attività svolta dal lavoratore come operaio avventizio addetto a lavori stagionali e, dunque rientrante tra i lavoratori che potevano essere assunti a termine.

Aggiunge che la circostanza che il lavoratore era stato assunto come operaio avventizionon era stata contestata dal lavoratore.

7. Con il quarto motivo, il Consorzio denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione all’accertamento della nullità del termine.

Deduce di aver adempiuto all’onere della prova della effettiva esistenza delle ragioni giustificatrici delle assunzioni mediante la produzione in giudizio del contratto di assunzione e della delibera di autorizzazione n. 492 del 2002, in cui si faceva riferimento all’urgenza degli interventi.

Lamenta il travisamento della prova su circostanze decisive.

8. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

9. Tali motivi sono infondati.

Dalla sentenza impugnata emerge che fin dal ricorso introduttivo ( pag. 2 del provvedimento) il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per lo svolgimento di attività relative all’ordinaria attività di impresa, non specificate per iscritto.

Tale essendo prospettazione nell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio, in quanto la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento cheegli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 14 marzo 2018, n. 6183).

Ciò comporta l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee.

Né in sede di legittimità si può sollecitare, attraverso il vizio di omesso esame, una rivisitazione del materiale probatorio.

La Corte d’appello ha affermato che era mancato da parte dell’ente l’assolvimento dell’onere probatorio concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere straordinario e/o stagionale. [OSCURATO:PERSONA] sul punto si è limitato a sostenere, anche in tal caso apoditticamente, che i lavoratori non avevano svolto mansioni di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti consortili, essendo stati piuttosto impiegati in non meglio specificate attività di manutenzione di carattere straordinario e stagionale senza tuttavia indicare le relative fonti di prova.

Doveva, d’altra parte, evidenziarsi, proseguiva la Corte d'appello, che lo svolgimento di opere di manutenzione delle strutture rappresentava la normale attività del Consorzio di bonifica e i contratti intercorsi tra le parti coprivano pressoché tutti i periodi dell'anno solare, oltre gli stessi limiti concettuali di stagione; viceversa, per essere conforme alla disciplina vigente, l'assunzione a termine doveva essere effettuata per l’esecuzione di opere e servizi che, pur potendo eventualmente consistere in un’attività qualitativamente identica quella ordinariamente esercitata dall’impresa, fossero in ogni caso giustificati da un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi non prevedibili, così da non poter essere affrontati con le normali strutture organizzative produttive dell'impresa.

Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, il Consorzio non aveva offerto alcun elemento di prova di tali elementi in relazione ai contratti stipulati con gli appellati.

Peraltro, l’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011.

Il dato normativo prevede testualmente: “1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova.

In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo.

10. Con il quinto motivodi ricorso si chiede che venga cassata la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, per non essere sussistenti i presupposti per la conversione del rapporto in ragione della legittimità del termine,per essere stati i contratti in questione stipulati in adempimento di provvedimenti normativi regionali, per avere il lavoratore regolarmente percepitola retribuzione.

11. Il motivo è infondato.

Pur avendo escluso la sussistenza delle condizioni per la conversione del rapporto, la Corte territoriale, ritenuta l’illegittimità del termine, ha correttamente affermato, rispetto al motivo di appello del Consorzio (che non aveva contestato la quantificazione della misura risarcitoria ma solo l’esistenza di un comportamento causativo di danno discendendo la stipula dei contratti a termine da provvedimenti normativi regionali che l’Ente aveva l’obbligo di applicare e avendo gli appellati sempre percepito la retribuzione) che l’indennizzo fosse dovuto a prescindere dalla prova concreta del danno e delle altre situazioni opposte dall’appellante (si veda Cass., Sez.

Un., 15 marzo 2016, n. 5072).

12. Conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di conversione del rapporto.

13. Il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 14.La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri ; c assa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12296/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 CALTAGIRONE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e NICOLO’ SCHITTONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio delsecondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecdei Registri giustizia; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1200/2017 della Corte d’Appello di Catania, depositata in data 7.11.2017, N.R.G. 662/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - CONTRATTI A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania confermavala sentenza con la quale il Tribunale di Caltagironeaveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone con decorrenzadal 3 maggio 2004, ne aveva disposto la conversione ed aveva condannato il Consorzio al pagamento di un’indennità pari a seimensilità dell’ultima retribuzione di fatto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010. 2. La Corte territoriale escludeva l’operatività della decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010, stante il differimento al 1° gennaio 2012 del relativo sistema; qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, nel merito riteneva che dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista ratione temporisdalla legge n. 230 del 1962 e dal d.lgs. n. 368/2001. 3. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava, secondo i giudici d’appello, il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della L.R. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali; 4. Nella specie, in relazione ai contrattidell’aprile 2004, le deduzioni del Consorzio erano generiche e, come evidenziato anche dal Tribunale, l’Ente non aveva offerto alcun elemento di prova concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere straordinario e/o stagionale. 5. Inragione illegittimità del termine confermava dunque la nullità del termine e la conversione del rapporto; rimaneva ferma la quantificazione del risarcimento exart. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come disposta dal Tribunale. 6. Per la cassazione della sentenza di appello il Consorzio ha proposto ricorso prospettandocinque motivi. 7. Il lavoratore ha resistitocon controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6, 7 e 9 della L.R. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Lamenta, nella sostanza, la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i Consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 2.Il motivo, per come formulato, supera il vaglio di ammissibilità svolto in ragione delle indicazioni degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., nonché dei principi enunciati in merito da questa Corte. 3. Il motivo è fondato. 4. Si deve qui integralmente richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274,in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata (soccorre, sul punto, il principio iura novit curia), è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In sintesi, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga, quanto a dette ipotesi, con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657; Cass.n. 9375/2022; Cass. n. 9982/2022; Cass. n. 11374/2022). Ne consegue l’accoglimento del primo motivo nei sensi di cui sopra. 5. Con il secondo motivo, il Consorzio denunciala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001, nonché degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente individuato la disciplina di riferimento, dovendo trovare applicazione la norma transitoria dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e lerichiamate clausole del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (efficace dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, come si evinceva dall’art. 54 del medesimo c.c.n.l., che consentiva di assumere a termine operai avventizi e rendeva così legittimo il contratto del 20 ottobre 2000). 6. Con il terzo motivo, il Consorzio denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura l’affermazione relativa all’illegittimità dell’apposizione del termine per la mancanza di specificazione della causale. Precisa che l’omesso esame riguarderebbe l’attività svolta dal lavoratore come operaio avventizio addetto a lavori stagionali e, dunque rientrante tra i lavoratori che potevano essere assunti a termine. Aggiunge che la circostanza che il lavoratore era stato assunto come operaio avventizionon era stata contestata dal lavoratore. 7. Con il quarto motivo, il Consorzio denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. in relazione all’accertamento della nullità del termine. Deduce di aver adempiuto all’onere della prova della effettiva esistenza delle ragioni giustificatrici delle assunzioni mediante la produzione in giudizio del contratto di assunzione e della delibera di autorizzazione n. 492 del 2002, in cui si faceva riferimento all’urgenza degli interventi. Lamenta il travisamento della prova su circostanze decisive. 8. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 9. Tali motivi sono infondati. Dalla sentenza impugnata emerge che fin dal ricorso introduttivo ( pag. 2 del provvedimento) il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per lo svolgimento di attività relative all’ordinaria attività di impresa, non specificate per iscritto. Tale essendo prospettazione nell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio, in quanto la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento cheegli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 14 marzo 2018, n. 6183). Ciò comporta l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. Né in sede di legittimità si può sollecitare, attraverso il vizio di omesso esame, una rivisitazione del materiale probatorio. La Corte d’appello ha affermato che era mancato da parte dell’ente l’assolvimento dell’onere probatorio concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere straordinario e/o stagionale. [OSCURATO:PERSONA] sul punto si è limitato a sostenere, anche in tal caso apoditticamente, che i lavoratori non avevano svolto mansioni di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti consortili, essendo stati piuttosto impiegati in non meglio specificate attività di manutenzione di carattere straordinario e stagionale senza tuttavia indicare le relative fonti di prova. Doveva, d’altra parte, evidenziarsi, proseguiva la Corte d'appello, che lo svolgimento di opere di manutenzione delle strutture rappresentava la normale attività del Consorzio di bonifica e i contratti intercorsi tra le parti coprivano pressoché tutti i periodi dell'anno solare, oltre gli stessi limiti concettuali di stagione; viceversa, per essere conforme alla disciplina vigente, l'assunzione a termine doveva essere effettuata per l’esecuzione di opere e servizi che, pur potendo eventualmente consistere in un’attività qualitativamente identica quella ordinariamente esercitata dall’impresa, fossero in ogni caso giustificati da un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi non prevedibili, così da non poter essere affrontati con le normali strutture organizzative produttive dell'impresa. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, il Consorzio non aveva offerto alcun elemento di prova di tali elementi in relazione ai contratti stipulati con gli appellati. Peraltro, l’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, non quelli con termine illegittimo. 10. Con il quinto motivodi ricorso si chiede che venga cassata la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, per non essere sussistenti i presupposti per la conversione del rapporto in ragione della legittimità del termine,per essere stati i contratti in questione stipulati in adempimento di provvedimenti normativi regionali, per avere il lavoratore regolarmente percepitola retribuzione. 11. Il motivo è infondato. Pur avendo escluso la sussistenza delle condizioni per la conversione del rapporto, la Corte territoriale, ritenuta l’illegittimità del termine, ha correttamente affermato, rispetto al motivo di appello del Consorzio (che non aveva contestato la quantificazione della misura risarcitoria ma solo l’esistenza di un comportamento causativo di danno discendendo la stipula dei contratti a termine da provvedimenti normativi regionali che l’Ente aveva l’obbligo di applicare e avendo gli appellati sempre percepito la retribuzione) che l’indennizzo fosse dovuto a prescindere dalla prova concreta del danno e delle altre situazioni opposte dall’appellante (si veda Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072). 12. Conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di conversione del rapporto. 13. Il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 14.La fondatezza del ricorso rende inapplicabile il disposto dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, quanto al raddoppio del contributo unificato. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri ; c assa
Sentenza Cassazione n. 15388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris