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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 24727/2026

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i, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stranieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha condannatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di cui agli articoli 110,648, secondo comma, cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600di multa.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il procuratoregenerale presso la Corte d'appello di Napoli, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione allacircostanza prevista dal secondo comma dell'articolo 648, cod. pen., qualevigente all'epoca dei fatti contestati (febbraio 2017), e corrispondente all'attualequarto comma dell'articolo 648 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe determinato lapena in misura nettamente inferiore al minimo previsto dall'articolo 648 cod.pen., peraltro in assenza di circostanze attenuanti comuni e delle circostanzeimputati sarebbe stato applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla leggenel caso del “fatto di particolare tenuità”, con la pena della reclusione fino a seianni e della multa sino a 516 euro.

Il fatto che l’imputazione richiamasse (anchese solo nella rubrica) il secondo comma dell’art. 648 cod. pen., non esonerava ilgiudice dall’obbligo di motivare le ragioni della ritenuta ricorrenza dell’attenuantespeciale.

In ogni caso, il pubblico ministero non indicava gli elementi di fatto inbase ai quali qualificare il fatto ascritto nei termini di particolare tenuità.2.2 Col secondo motivo, subordinato al primo, si deduceviolazione di leggein relazione all'articolo 648 cod. pen., per avere il Tribunale determinato la penapecuniaria in euro 600 di multa, ciò che si pone in contrasto con la penapecuniaria prevista all'epoca dei fatti in relazione al fatto di particolare entità cheprevedeva la multa fino a euro 516, a differenza della disciplina attuale cheprevede la multa fino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti dadelitto, come nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2.

L’inammissibilità del primo motivo deriva sia dall’esser proposto permotivi non consentiti dalla legge, sia dalla genericità della doglianza.

Dal primopunto di vista, si osserva che il giudice, nel legittimo esercizio della propriadiscrezionalità, ha riscontrato coerenza tra la condotta ascritta e l’imputazione,che operava riferimento al secondo comma dell’art. 648.

Quanto alla genericitàdella censura, essa va individuata nella mancata prospettazione, da parte delricorrente, di adeguate ragioni a sostegno della tesi della non particolare tenuitàdel fatto in contestazione.3.

Il secondo motivo non è consentito dalla legge processuale, stante ildisposto di cui all’art. 568, comma 4 bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblicoministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoliall'imputatosolo con ricorso per cassazione.

La doglianza in esame non soltantonon opera riferimento a tale disposizione, ma neppure allega il risultato pratico,favorevole all’imputato, derivante, in ipotesi, dall’accoglimento del motivo; alcontrario, la formulazione del motivo sottende l'affermazione in astratto di unprincipio di diritto (l'applicazione ratione temporis della norma incriminatrice).Si osserva, infine, che qualora l'imputato volesse dolersi dell’illegalità dellapena, l’ordinamento processuale prevede il rimedio della richiesta dinnanzi algiudice dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (v.

Sez.

U, n. 47766del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 – 01: «l'illegalità della pena, derivante dapalese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo diargomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità pertardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensidell'art. 666 cod. proc. pen.»).4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stranieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui siè chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha condannatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il reato di cui agli articoli 110,648, secondo comma, cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600di multa.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il procuratoregenerale presso la Corte d'appello di Napoli, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, in relazione allacircostanza prevista dal secondo comma dell'articolo 648, cod. pen., qualevigente all'epoca dei fatti contestati (febbraio 2017), e corrispondente all'attualequarto comma dell'articolo 648 cod. pen. Il Tribunale avrebbe determinato lapena in misura nettamente inferiore al minimo previsto dall'articolo 648 cod.pen., peraltro in assenza di circostanze attenuanti comuni e delle circostanzeimputati sarebbe stato applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla leggenel caso del “fatto di particolare tenuità”, con la pena della reclusione fino a seianni e della multa sino a 516 euro. Il fatto che l’imputazione richiamasse (anchese solo nella rubrica) il secondo comma dell’art. 648 cod. pen., non esonerava ilgiudice dall’obbligo di motivare le ragioni della ritenuta ricorrenza dell’attenuantespeciale. In ogni caso, il pubblico ministero non indicava gli elementi di fatto inbase ai quali qualificare il fatto ascritto nei termini di particolare tenuità.2.2 Col secondo motivo, subordinato al primo, si deduceviolazione di leggein relazione all'articolo 648 cod. pen., per avere il Tribunale determinato la penapecuniaria in euro 600 di multa, ciò che si pone in contrasto con la penapecuniaria prevista all'epoca dei fatti in relazione al fatto di particolare entità cheprevedeva la multa fino a euro 516, a differenza della disciplina attuale cheprevede la multa fino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti dadelitto, come nel caso in esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.2. L’inammissibilità del primo motivo deriva sia dall’esser proposto permotivi non consentiti dalla legge, sia dalla genericità della doglianza. Dal primopunto di vista, si osserva che il giudice, nel legittimo esercizio della propriadiscrezionalità, ha riscontrato coerenza tra la condotta ascritta e l’imputazione,che operava riferimento al secondo comma dell’art. 648. Quanto alla genericitàdella censura, essa va individuata nella mancata prospettazione, da parte delricorrente, di adeguate ragioni a sostegno della tesi della non particolare tenuitàdel fatto in contestazione.3. Il secondo motivo non è consentito dalla legge processuale, stante ildisposto di cui all’art. 568, comma 4 bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblicoministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoliall'imputatosolo con ricorso per cassazione. La doglianza in esame non soltantonon opera riferimento a tale disposizione, ma neppure allega il risultato pratico,favorevole all’imputato, derivante, in ipotesi, dall’accoglimento del motivo; alcontrario, la formulazione del motivo sottende l'affermazione in astratto di unprincipio di diritto (l'applicazione ratione temporis della norma incriminatrice).Si osserva, infine, che qualora l'imputato volesse dolersi dell’illegalità dellapena, l’ordinamento processuale prevede il rimedio della richiesta dinnanzi algiudice dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 47766del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 – 01: «l'illegalità della pena, derivante dapalese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo diargomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità pertardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensidell'art. 666 cod. proc. pen.»).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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