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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25954/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 335 cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento alla negligenza del ricorrente che aveva custodito il mezzo in luogo inadeguato e differente da quello comunicato all'atto dell'affidamento; osservato che anche il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è stato attentamente confutato dai Giudici di merito che, oltre ad aver apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, hanno ritenuto significativi i precedenti che gravano sul ricorrente e, ex art. 133 cod. pen., la grave condotta concretizzatasi con la perdita del mezzo avvenuta dopo l'emissione del provvedimento di confisca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 335 cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha fatto esplicito riferimento alla negligenza del ricorrente che aveva custodito il mezzo in luogo inadeguato e differente da quello comunicato all'atto dell'affidamento; osservato che anche il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena è stato attentamente confutato dai Giudici di merito che, oltre ad aver apprezzato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, hanno ritenuto significativi i precedenti che gravano sul ricorrente e, ex art. 133 cod. pen., la grave condotta concretizzatasi con la perdita del mezzo avvenuta dopo l'emissione del provvedimento di confisca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris