CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01598/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi due di arresto concesse le circostanze attenuanti generiche, disponendo che, a pena espiata, il contravventore sia tradotto nel luogo di rimpatrio. Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura in fatto e, comunque, inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sofficiente e non illogica motivazione, con adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 4 della sentenza di secondo grado). Reputato, altresì, che la censura investe il potere discrezionale dei giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., dandone conto con ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, posto che l'entità della pena e la misura della stessa derivata all'esito della diminuzione per la concessione delle circostanze attenuanti, fonda su giustificazioni sufficientemente articolate in quanto operano richiamo alla personalità propensa a delinquere, alla durata della violazione (per non essersi mai allontanato, in sostanza, dal territorio di Bologna), ai precedenti penali anche specifici (nel senso che la misura della diminuzione della pena, per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate, costituisce oggetto di facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto a una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento : Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 - dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così