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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11418/2026

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pv [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeintimato-avverso il decreto del Tribunale di Patti n. 2970/2024 depositato il12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Risulta dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more fusa per incorporazione inINTESA [OSCURATO:SOCIETA].), ha chiesto in via tardiva di essere ammessoallo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. n. 8/2014 per l’importo di €272.319,29 a titolo di canoni del contratto di leasing n. 927986/001,relativamente a un bene immobile sito in Montagnareale (ME).

Il contrattodi leasing ha fatto seguito al contratto di compravendita dell’immobile indata 24 luglio 2009 a rogito [OSCURATO:PERSONA].2.

Risulta dal ricorso che il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda,per assenza di data certa del contratto di leasing, nonché «in ragione delfatto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 72 quater L. Fall.l’esecuzione del contratto è comunque sospesa».3.

Avverso il decreto il creditore ha proposto opposizione allo statopassivo, nel corso del cui giudizio è intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,quale cessionario del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione al cuiintervento il Fallimento ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.4.

Il Tribunale di Patti, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione secondo il principio della ragione più liquida, ritenendo che ilcontratto di leasing n. 927986 non avesse data certa.

E’ stata ritenutairrilevante la circostanza che il contratto di leasing fosse stato menzionatonel contratto di compravendita dell’immobile, non potendo tale circostanzafar fede del contenuto «intrinseco» ma solo della provenienza delcontratto di compravendita dal pubblico ufficiale rogante.5.

Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato atre motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento, che dichiara dicostituirsi previa attestazione del giudice delegato di assenza di fondin. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/2026sufficienti ex art. 144 TUSG (non rinvenuta in atti).

Il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto estraneo al giudizio di merito.2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione delle norme di cui agli articoli 72 e 72-quater l.fall. e dell’art.2704 cod. civ. in combinato con il disposto con l’art. 113 cod. proc. civ.,nella parte in cui il decreto impugnato, nel rigettare l’opposizione perassenza di data certa anteriore al fallimento del contratto di leasing, haomesso di considerare la pendenza del rapporto di leasing alla data didichiarazione di fallimento.

Osserva parte ricorrente che il provvedimentodi esclusione del credito dallo stato passivo ha - contraddittoriamenterispetto alla dedotta assenza di data certa - attestato la pendenza delcontratto di leasing al momento della dichiarazione di fallimento («inragione del fatto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 72quater L. Fall. l’esecuzione del contratto è comunque sospesa»).

Osservacome identico accertamento in fatto è contenuto in un precedente diquesta Corte (Cass., n. 31663/2023), avente a oggetto l’impugnazioneavverso il decreto di esclusione della domanda di rivendica dell’immobile.Osserva come la pendenza del rapporto di leasing comporti di per sél’opponibilità del rapporto contrattuale e del relativo contratto.

IlTribunale, pertanto, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione dellapendenza del contratto di leasing.

Parte ricorrente censura, inoltre,l’omessa acquisizione dell’atto di citazione del giudizio n. 512/2015 R.G.Trib.

Patti promosso dai garanti del contratto di leasing nei confronti dellabanca cedente, nel quale emergerebbe ulteriormente l’anteriorità delcontratto di leasing rispetto alla dichiarazione di fallimento.n. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20263.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ., nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che le dichiarazioni contenutenell’atto pubblico di compravendita riferite al contratto di leasing per cui ècausa, non costituiscono piena prova del contratto in oggetto.

Osservaparte ricorrente che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico si estende alledichiarazioni ivi contenute sino a querela di falso e ha efficacia di provalegale rispetto alle relative dichiarazioni.

Deduce come fosse stataprodotta la nota di trascrizione della compravendita, dalla quale risulta ladichiarazione che l’immobile compravenduto «costituisce oggetto delcontratto di locazione finanziaria n. 927986».4.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 144 TUSG in relazioneall’art. 113 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato hacondannato la cessionaria del credito al pagamento delle spese processualiin favore dell’Erario.5.

I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.

Il primo motivo èinammissibile nella parte in cui deduce contraddittorietà delprovvedimento del giudice delegato (ove, da un lato, esclude la data certadel contratto, ma poi senza specificazione alcuna dichiara pendente ilrapporto di leasing), in quanto profilo estraneo al provvedimentoimpugnato e che si sarebbe dovuto dedurre nel giudizio di merito.Parimenti inammissibile è la deduzione dell’omessa acquisizione dell’attodi citazione del giudizio n. 512/2015 R.G.

Trib.

Patti promosso dai garantinei confronti della banca cedente, sia per difetto di specificità in relazionealla decisività di un atto allegato a un giudizio iniziato successivamente aun fallimento (dichiarato nel 2014), sia in quanto il motivo integran. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/2026revisione della rivalutazione degli elementi di prova valorizzati al fine diritenere il contratto sprovvisto di data certa.6.

Fondato è il primo motivo in relazione al contrasto tra la statuizionedel decreto impugnato relativa all’assenza di data certa con l’accertamentoin fatto, passato in cosa giudicata, compiuto da questa Corte (Cass., n.31663/2023).

Il ricorrente, pur non veicolando una espressa eccezione digiudicato esterno, evidenzia come sia stata accertata la pendenza delcontratto di leasing («il contratto di leasing doveva ritenersi sospeso anorma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non avendo l’opponente dato provadi aver messo in mora il curatore onde ottenerne la manifestazione divolontà di scioglimento o di subentro nel contratto medesimo»: Cass., n.31663/2023), accertandosi che solo dallo scioglimento del contratto «laconcedente ha il diritto di chiedere la restituzione del bene oggetto dellalocazione finanziaria» (Cass., n. 31663/2023, cit.).

Tale statuizione èpassata in giudicato (il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile) e,quale giudicato esterno, è rilevabile anche di ufficio (Cass., n.12754/2022), con conseguente pendenza del rapporto di leasing per cui ècausa.7.

Fondato è il secondo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale èlimitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (provenienza del documento dalpubblico ufficiale che l'ha formato, dichiarazioni fatte o ricevute daquest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estendeal contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto,essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporrequerela di falso (Cass., n. 15805/2025).

La circostanza che l’efficaciaprobatoria privilegiata dell'atto notarile non si estenda al contenuto delledichiarazioni fornite davanti al Notaio, fa, in ogni caso, salvi gli altri fattiinnanzi a questo compiuti (Cass., n. 18848/2023).n. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20268.

Nella specie, il ricorrente ha trascritto il contratto di compravendita,nella parte in cui riporta la dichiarazione del Notaio secondo cui «la societàacquirente dichiara che l’immobile sopra descritto costituisce oggetto delcontratto di locazione finanziaria n. 927986 stipulato in data odierna e incorso di registrazione con la medesima società [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzatricedell’immobile medesimo, che la società [OSCURATO:SOCIETA] acquista pertanto alpreciso ed unico scopo di concederglielo in locazione finanziaria e ciò inesecuzione del contratto suindicato».

Davanti al Notaio rogante dellacompravendita dell’immobile è stata resa la dichiarazione che vi era statacontestuale stipulazione del contratto di leasing, circostanza che fa fedesino a querela di falso.9.

Parimenti, il ricorrente ha prodotto la nota di trascrizione dell’atto dicompravendita, in cui si dà atto della medesima circostanza, documentoche va valutato dal giudice del merito quale fatto idoneo a stabilire aliundela certezza del documento a termini dell’art. 2704, primo comma, cod. civ.10.

Il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione ai primi due motivi perquanto di ragione con assorbimento del terzo, cassandosi il decretoimpugnato con rinvio al Tribunale di Patti per nuovo esame – ferma lapendenza del rapporto di leasing - della data certa del contratto e dellequestioni rimaste assorbite.

Al giudice del rinvio è rimessa anche ladecisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso per quanto in motivazione,dichiara assorbito il terzo motivo; cassa il decreto impugnato con rinvio alTribunale di Patti, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 9348/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pv [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeintimato-avverso il decreto del Tribunale di Patti n. 2970/2024 depositato il12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Risulta dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more fusa per incorporazione inINTESA [OSCURATO:SOCIETA].), ha chiesto in via tardiva di essere ammessoallo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. n. 8/2014 per l’importo di €272.319,29 a titolo di canoni del contratto di leasing n. 927986/001,relativamente a un bene immobile sito in Montagnareale (ME). Il contrattodi leasing ha fatto seguito al contratto di compravendita dell’immobile indata 24 luglio 2009 a rogito [OSCURATO:PERSONA].2. Risulta dal ricorso che il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda,per assenza di data certa del contratto di leasing, nonché «in ragione delfatto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 72 quater L. Fall.l’esecuzione del contratto è comunque sospesa».3. Avverso il decreto il creditore ha proposto opposizione allo statopassivo, nel corso del cui giudizio è intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,quale cessionario del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione al cuiintervento il Fallimento ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.4. Il Tribunale di Patti, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione secondo il principio della ragione più liquida, ritenendo che ilcontratto di leasing n. 927986 non avesse data certa. E’ stata ritenutairrilevante la circostanza che il contratto di leasing fosse stato menzionatonel contratto di compravendita dell’immobile, non potendo tale circostanzafar fede del contenuto «intrinseco» ma solo della provenienza delcontratto di compravendita dal pubblico ufficiale rogante.5. Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato atre motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento, che dichiara dicostituirsi previa attestazione del giudice delegato di assenza di fondin. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/2026sufficienti ex art. 144 TUSG (non rinvenuta in atti). Il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto estraneo al giudizio di merito.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione delle norme di cui agli articoli 72 e 72-quater l.fall. e dell’art.2704 cod. civ. in combinato con il disposto con l’art. 113 cod. proc. civ.,nella parte in cui il decreto impugnato, nel rigettare l’opposizione perassenza di data certa anteriore al fallimento del contratto di leasing, haomesso di considerare la pendenza del rapporto di leasing alla data didichiarazione di fallimento. Osserva parte ricorrente che il provvedimentodi esclusione del credito dallo stato passivo ha - contraddittoriamenterispetto alla dedotta assenza di data certa - attestato la pendenza delcontratto di leasing al momento della dichiarazione di fallimento («inragione del fatto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 72quater L. Fall. l’esecuzione del contratto è comunque sospesa»). Osservacome identico accertamento in fatto è contenuto in un precedente diquesta Corte (Cass., n. 31663/2023), avente a oggetto l’impugnazioneavverso il decreto di esclusione della domanda di rivendica dell’immobile.Osserva come la pendenza del rapporto di leasing comporti di per sél’opponibilità del rapporto contrattuale e del relativo contratto. IlTribunale, pertanto, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione dellapendenza del contratto di leasing. Parte ricorrente censura, inoltre,l’omessa acquisizione dell’atto di citazione del giudizio n. 512/2015 R.G.Trib. Patti promosso dai garanti del contratto di leasing nei confronti dellabanca cedente, nel quale emergerebbe ulteriormente l’anteriorità delcontratto di leasing rispetto alla dichiarazione di fallimento.n. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20263. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ., nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che le dichiarazioni contenutenell’atto pubblico di compravendita riferite al contratto di leasing per cui ècausa, non costituiscono piena prova del contratto in oggetto. Osservaparte ricorrente che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico si estende alledichiarazioni ivi contenute sino a querela di falso e ha efficacia di provalegale rispetto alle relative dichiarazioni. Deduce come fosse stataprodotta la nota di trascrizione della compravendita, dalla quale risulta ladichiarazione che l’immobile compravenduto «costituisce oggetto delcontratto di locazione finanziaria n. 927986».4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa, erroneaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 144 TUSG in relazioneall’art. 113 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato hacondannato la cessionaria del credito al pagamento delle spese processualiin favore dell’Erario.5. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati per quanto di ragione. Il primo motivo èinammissibile nella parte in cui deduce contraddittorietà delprovvedimento del giudice delegato (ove, da un lato, esclude la data certadel contratto, ma poi senza specificazione alcuna dichiara pendente ilrapporto di leasing), in quanto profilo estraneo al provvedimentoimpugnato e che si sarebbe dovuto dedurre nel giudizio di merito.Parimenti inammissibile è la deduzione dell’omessa acquisizione dell’attodi citazione del giudizio n. 512/2015 R.G. Trib. Patti promosso dai garantinei confronti della banca cedente, sia per difetto di specificità in relazionealla decisività di un atto allegato a un giudizio iniziato successivamente aun fallimento (dichiarato nel 2014), sia in quanto il motivo integran. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/2026revisione della rivalutazione degli elementi di prova valorizzati al fine diritenere il contratto sprovvisto di data certa.6. Fondato è il primo motivo in relazione al contrasto tra la statuizionedel decreto impugnato relativa all’assenza di data certa con l’accertamentoin fatto, passato in cosa giudicata, compiuto da questa Corte (Cass., n.31663/2023). Il ricorrente, pur non veicolando una espressa eccezione digiudicato esterno, evidenzia come sia stata accertata la pendenza delcontratto di leasing («il contratto di leasing doveva ritenersi sospeso anorma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non avendo l’opponente dato provadi aver messo in mora il curatore onde ottenerne la manifestazione divolontà di scioglimento o di subentro nel contratto medesimo»: Cass., n.31663/2023), accertandosi che solo dallo scioglimento del contratto «laconcedente ha il diritto di chiedere la restituzione del bene oggetto dellalocazione finanziaria» (Cass., n. 31663/2023, cit.). Tale statuizione èpassata in giudicato (il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile) e,quale giudicato esterno, è rilevabile anche di ufficio (Cass., n.12754/2022), con conseguente pendenza del rapporto di leasing per cui ècausa.7. Fondato è il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza di questaCorte, in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale èlimitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (provenienza del documento dalpubblico ufficiale che l'ha formato, dichiarazioni fatte o ricevute daquest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estendeal contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto,essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporrequerela di falso (Cass., n. 15805/2025). La circostanza che l’efficaciaprobatoria privilegiata dell'atto notarile non si estenda al contenuto delledichiarazioni fornite davanti al Notaio, fa, in ogni caso, salvi gli altri fattiinnanzi a questo compiuti (Cass., n. 18848/2023).n. 9348/2024 R.G.Numero registro generale 9348/2024Numero sezionale 1751/2026Numero di raccolta generale 11418/2026Data pubblicazione 27/04/20268. Nella specie, il ricorrente ha trascritto il contratto di compravendita,nella parte in cui riporta la dichiarazione del Notaio secondo cui «la societàacquirente dichiara che l’immobile sopra descritto costituisce oggetto delcontratto di locazione finanziaria n. 927986 stipulato in data odierna e incorso di registrazione con la medesima società [OSCURATO:SOCIETA]., utilizzatricedell’immobile medesimo, che la società [OSCURATO:SOCIETA] acquista pertanto alpreciso ed unico scopo di concederglielo in locazione finanziaria e ciò inesecuzione del contratto suindicato». Davanti al Notaio rogante dellacompravendita dell’immobile è stata resa la dichiarazione che vi era statacontestuale stipulazione del contratto di leasing, circostanza che fa fedesino a querela di falso.9. Parimenti, il ricorrente ha prodotto la nota di trascrizione dell’atto dicompravendita, in cui si dà atto della medesima circostanza, documentoche va valutato dal giudice del merito quale fatto idoneo a stabilire aliundela certezza del documento a termini dell’art. 2704, primo comma, cod. civ.10. Il ricorso va, pertanto, accolto, in relazione ai primi due motivi perquanto di ragione con assorbimento del terzo, cassandosi il decretoimpugnato con rinvio al Tribunale di Patti per nuovo esame – ferma lapendenza del rapporto di leasing - della data certa del contratto e dellequestioni rimaste assorbite. Al giudice del rinvio è rimessa anche ladecisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso per quanto in motivazione,dichiara assorbito il terzo motivo; cassa il decreto impugnato con rinvio alTribunale di Patti, in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteCosmo Crollan. 9348/2024 R.G.
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