CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di perquisizione e sequestro ‘ emesso dal pubblico ministero nel procedimento a suo carico per i reati di associazione a delinquere e contraffazione di marchi continuata ed in esecuzione del quale sono state assoggettate a vincolo alcune centinaia di articoli di pelletteria, etichette e confezioni di noti marchi. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta la natura meramente esplorativa del provvedimento cautelare ed il difetto di motivazione in merito alla sussistenza del fumus dei reati contestati, essendosi il Tribunale limitato a soffermarsi sul requisito della pertinenza dei beni sequestrati e dovendosi in ogni caso escludersi che l'eventuale provenienza degli stessi dalla illegale sovraproduzione da parte di società licenziatarie del titolare del marchio (c.d. "overrun") - pure ipotizzata dal pubblico ministero - integri il reato di cui all'art. 473 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Sotto un primo profilo l'ordinanza impugnata risulta effettivamente motivata in maniera solo apparente in merito al fumus dei reati ipotizzati dal pubblico ministero, atteso che il Tribunale non chiarisce perché il compendio investigativo ne riveli l'esistenza. Sotto altro profilo va invece ricordato che ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Sez. 5 , Sentenza n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378; Sez. 3, Sentenza n. 14812 del 30/11/2016, dep. 2017, Shi, Rv. 269751). In altri termini, la "violazione" del titolo di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l'idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici (Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 19/11/2015, dep. 2016, Ruoso, Rv. 266219). Dall'ordinanza impugnata e dallo stesso decreto di sequestro non emerge in maniera chiara se oggetto dell'addebito sia effettivamente la contraffazione del marchio ovvero la sua usurpazione, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è priva di rilevanza penale, ma che, come rammentato, comporta soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto. In tal senso compito del giudice del riesame, come eccepito, era altresì definire le esatte coordinate del fatto al fine di rilevare la sussistenza del fumus in relazione agli elementi strutturali della corretta fattispecie incriminatrice cui lo stesso è riferibile. Ed anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata appare del tutto priva di motivazione. 3. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr