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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 24063/2022

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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5622/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma -intimata - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Roma depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino moldavo , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafataordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne c hiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 poiché il provvedimento impugnato gli sarebbe stato comunicato in una lingua veicolare, non essendo stato reperito, secondo quanto riferito dai procedenti, nella comunità di appartenenza dello straniero un interprete di lingua moldava ed avendo il giudice adito pronunciato il provvedimento impugnato condividendo questo rilievo ed ignorando, viceversa, la circostanza pure al medesimo rappresentata che la lingua moldava è una variante del rumeno la cui comunità nel nostro paese è costituita da quasi un milione di persone; e 2) della violazione dell'art. 7 Dir 2018/115 CE e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 13, commi 4-bis, 5,

5.1. e 7, d.lgs. 286/1998 posto che il giudice adito aveva rigettato il ricorso malgrado l'adozione del provvedimento di espulsione non fosse stata accompagnata dall'avvertenza, resa a mezzo di scheda informativa plurilingue, che era in facoltà dello straniero chiedere l'assegnazione di un termini per il rimpatrio volontario.

Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] intimata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non costando dalla sua esposizione che la questione sia stata rappresentata al decidente del merito e sia stata perciò RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli debitamente sollevata nel giudizio, con conseguente rilievo perciò della sua novità.

E' vero che il motivo richiama un non meglio precisato documento 3 - a cui la Corte non può peraltro accedere direttamente stante la natura del vizio qui denunciato – da cui la circostanza ora allegata sarebbe stata desumibile, ma anche l'ampia riproduzione delle ragioni fatte valere avanti al giudice del merito, di cui si legge nelle prime pagine del ricorso, non vi fa cenno, sicché non precisandosi il quomodoed il quando di tale allegazione, essa deve ritenersi nuova e non scrutinabile in questa sede potendo il giudizio di cassazione vertere solo sulle questioni oggetto di deduzione nei gradi di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso, in disparte da ogni altra concorrente ragione, è inammissibile essendosi già chiarito, in ricorrenti occasioni, che « n on può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida» (Cass., Sez.

Vi - I, 13/03/2020 , n. 7128).

RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché il processo è esente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorsoinammissibile.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5622/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Roma -intimata - avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Roma depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino moldavo , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafataordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dalmedesimo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne c hiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 poiché il provvedimento impugnato gli sarebbe stato comunicato in una lingua veicolare, non essendo stato reperito, secondo quanto riferito dai procedenti, nella comunità di appartenenza dello straniero un interprete di lingua moldava ed avendo il giudice adito pronunciato il provvedimento impugnato condividendo questo rilievo ed ignorando, viceversa, la circostanza pure al medesimo rappresentata che la lingua moldava è una variante del rumeno la cui comunità nel nostro paese è costituita da quasi un milione di persone; e 2) della violazione dell'art. 7 Dir 2018/115 CE e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 13, commi 4-bis, 5, 5.1. e 7, d.lgs. 286/1998 posto che il giudice adito aveva rigettato il ricorso malgrado l'adozione del provvedimento di espulsione non fosse stata accompagnata dall'avvertenza, resa a mezzo di scheda informativa plurilingue, che era in facoltà dello straniero chiedere l'assegnazione di un termini per il rimpatrio volontario. Non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, non costando dalla sua esposizione che la questione sia stata rappresentata al decidente del merito e sia stata perciò RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli debitamente sollevata nel giudizio, con conseguente rilievo perciò della sua novità. E' vero che il motivo richiama un non meglio precisato documento 3 - a cui la Corte non può peraltro accedere direttamente stante la natura del vizio qui denunciato – da cui la circostanza ora allegata sarebbe stata desumibile, ma anche l'ampia riproduzione delle ragioni fatte valere avanti al giudice del merito, di cui si legge nelle prime pagine del ricorso, non vi fa cenno, sicché non precisandosi il quomodoed il quando di tale allegazione, essa deve ritenersi nuova e non scrutinabile in questa sede potendo il giudizio di cassazione vertere solo sulle questioni oggetto di deduzione nei gradi di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso, in disparte da ogni altra concorrente ragione, è inammissibile essendosi già chiarito, in ricorrenti occasioni, che « n on può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida» (Cass., Sez. Vi - I, 13/03/2020 , n. 7128). RG 5622/21Laptis-Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché il processo è esente. P.Q.M. Dichiara il ricorsoinammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della
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