Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11844/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Zecca, giustaprocura speciale di nuovo difensore allegata alla memoria, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale -CC 20/11/2025 Numero registro generale 14366/2023ric. n. 14366/2023 Numero sezionale 4462/2025Pres.

L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11844/2026Rel.

I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 12/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice di appello, pubblicata in data 10 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 839/21 rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della compagnia aereaNeos s.p.a., con condanna alle spese di lite del grado.

L’attrice avevadedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per il ritardo delvolo aereo NO1446, con partenza prevista da Fuerteventura alle 17.30 earrivo previsto a Bologna alle ore 00.20, in quanto il volo era atterrato aMilano Malpensa in tarda notte, tanto che era giunta a Bologna con oltreotto ore di ritardo.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice d’appello, con lasentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’appellante della somma di euro 560,00,compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi delgiudizio.3.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazioneNeos s.p.a. articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorsoAnna Suozzo, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da ununico motivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente principale ha depositato memoria e contestualmentedepositato memoria.Ragioni della decisione1.

Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza laNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I Ambrosiricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato a dichiarazionedi rinuncia al ricorso, che non risulta né notificata né accettata dalla partecontroricorrente.Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza d’interesse. e da ciò discende l’inammissibilità delricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.2.

La ricorrente incidentale, con l’unico motivo del ricorso incidentale,denuncia ’“Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.”, per mancanzadei presupposti ai fini della compensazione delle spese di lite.2.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Lamenta la ricorrente incidentale che il giudice dell’appello hacompensato le spese di lite del giudizio di merito, pur essendo ella risultatatotalmente vincitrice e nonostante l’assenza di novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti.Effettivamente il Giudice d’appello ha applicato la regola di cui all’art.92, 2° comma, c.p.c., ad un’ipotesi non contemplata dalla stessadisposizione.Difatti, il Giudice dell’appello ha disposto la compensazione integraletra le parti delle spese del doppio grado di giudizio in difetto delle ragioniindicate nell’articolo 92, comma 2, c.p.c. (ovvero “soccombenza reciproca”,“assoluta novità della questione trattata”, “mutamento della giurisprudenzasulle questioni dirimenti”), ritenendo sussistenti «motivi idonei a giustificarela integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi delgiudizio» e affermando altresì «Tenuto conto della condotta processualedell’appellante, che, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevaasserito di aver appreso del differimento della partenza solo una voltarecatasi in aeroporto (cfr.

“era stata letteralmente abbandonata all’internodello scalo aeroportuale senza ricevere alcuna rassicurazione in meritoNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I Ambrosiall’effettiva partenza del volo”), circostanza poi rivelatasi inveritiera».Va ribadito quanto già affermato da questa Corte in proposito e cioèche l’erronea applicazione della richiamata norma tradisce l’intento di volerein realtà sostanzialmente sanzionare la parte come se avesse violato l’art.88 c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 6446/2024).3.

Inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenzad’interesse, alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio dimerito, liquidate come in dispositivo.

Fermo il resto.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibile il ricorso principale.

Cassa in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito exart. 384, 2° co., c.p.c., fermo il resto, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]:- delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivieuro 400,00, oltre a spese generali e accessori di legge;- delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivieuro 450,00, oltre a spese generali e accessori di legge.Condanna la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente Suozzo.Numero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres.

L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel.

I AmbrosiAi sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,il 20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Zecca, giustaprocura speciale di nuovo difensore allegata alla memoria, con domiciliodigitale ex lege;- controricorrente, ricorrente incidentale -CC 20/11/2025 Numero registro generale 14366/2023ric. n. 14366/2023 Numero sezionale 4462/2025Pres. L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11844/2026Rel. I AmbrosiData pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza n. 12/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice di appello, pubblicata in data 10 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre2025 dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 839/21 rigettavala domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della compagnia aereaNeos s.p.a., con condanna alle spese di lite del grado. L’attrice avevadedotto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per il ritardo delvolo aereo NO1446, con partenza prevista da Fuerteventura alle 17.30 earrivo previsto a Bologna alle ore 00.20, in quanto il volo era atterrato aMilano Malpensa in tarda notte, tanto che era giunta a Bologna con oltreotto ore di ritardo.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice d’appello, con lasentenza qui impugnata, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’appellante della somma di euro 560,00,compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi delgiudizio.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazioneNeos s.p.a. articolato in un unico motivo. Ha resistito con controricorsoAnna Suozzo, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sorretto da ununico motivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente principale ha depositato memoria e contestualmentedepositato memoria.Ragioni della decisione1. Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza laNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiricorrente in via principale società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato a dichiarazionedi rinuncia al ricorso, che non risulta né notificata né accettata dalla partecontroricorrente.Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza d’interesse. e da ciò discende l’inammissibilità delricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.2. La ricorrente incidentale, con l’unico motivo del ricorso incidentale,denuncia ’“Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.”, per mancanzadei presupposti ai fini della compensazione delle spese di lite.2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Lamenta la ricorrente incidentale che il giudice dell’appello hacompensato le spese di lite del giudizio di merito, pur essendo ella risultatatotalmente vincitrice e nonostante l’assenza di novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti.Effettivamente il Giudice d’appello ha applicato la regola di cui all’art.92, 2° comma, c.p.c., ad un’ipotesi non contemplata dalla stessadisposizione.Difatti, il Giudice dell’appello ha disposto la compensazione integraletra le parti delle spese del doppio grado di giudizio in difetto delle ragioniindicate nell’articolo 92, comma 2, c.p.c. (ovvero “soccombenza reciproca”,“assoluta novità della questione trattata”, “mutamento della giurisprudenzasulle questioni dirimenti”), ritenendo sussistenti «motivi idonei a giustificarela integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi delgiudizio» e affermando altresì «Tenuto conto della condotta processualedell’appellante, che, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevaasserito di aver appreso del differimento della partenza solo una voltarecatasi in aeroporto (cfr. “era stata letteralmente abbandonata all’internodello scalo aeroportuale senza ricevere alcuna rassicurazione in meritoNumero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I Ambrosiall’effettiva partenza del volo”), circostanza poi rivelatasi inveritiera».Va ribadito quanto già affermato da questa Corte in proposito e cioèche l’erronea applicazione della richiamata norma tradisce l’intento di volerein realtà sostanzialmente sanzionare la parte come se avesse violato l’art.88 c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 6446/2024).3. Inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenzad’interesse, alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puòessere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la condanna dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio dimerito, liquidate come in dispositivo. Fermo il resto.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibile il ricorso principale. Cassa in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito exart. 384, 2° co., c.p.c., fermo il resto, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]:- delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in complessivieuro 400,00, oltre a spese generali e accessori di legge;- delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivieuro 450,00, oltre a spese generali e accessori di legge.Condanna la ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente Suozzo.Numero registro generale 14366/2023CC 20/11/2025 Numero sezionale 4462/2025ric. n. 14366/2023 Numero di raccolta generale 11844/2026Pres. L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Rel. I AmbrosiAi sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,il 20 novembre 2025IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]