CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 48333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Guasila avverso la ordinanza del 23/05/2022 del Tribunale di Cagliari; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 maggio 2022 il Tribunale di Cagliari ha accolto l'appello proposto dal P.M. ex art. 322-bis cod. proc. pen. e, in parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 27 aprile 2022 - con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del saldo del conto corrente n. 95942 presso la filiale di Guasila del Banco di Sardegna e di ogni altro bene mobile e immobile nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di euro 64.613,07 - ha disposto il sequestro preventivo del saldo del predetto conto corrente bancario e di ogni altro bene, mobile e immobile, nella disponibilità del Sailis, fino alla concorrenza della somma di euro 53.733,60, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen. e 2 della legge n. 898 del 1986, per avere indebitamente percepito, nella sua qualità di imprenditore agricolo, i contributi relativi ai regimi di sostegno previsti per gli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento e di altre domande per il sostegno al reddito, senza dichiarare di essere stato condannato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 5 settembre 2009, irrevocabile il 7 luglio 2011, nonostante il divieto al riguardo espressamente posto dall'art. 67, comma primo, lett. g) e comma ottavo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con un primo motivo vizi di apparenza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, e di omessa motivazione con riferimento alla configurabilità del presupposto del periculum in mora. Si assume, al riguardo, l'omessa considerazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della precedente decisione di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, nonché delle deduzioni sul punto formulate nelle memorie difensive, ove si richiamavano dei precedenti giurisprudenziali pienamente assimilabili al caso di specie e se ne ponevano in evidenza le peculiarità, legate alla sottoscrizione di un modulo prestampato, che non consentiva di apporvi alcuna integrazione, contenendo un generico richiamo al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, senza alcuna indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali oggetto di attestazione. Nessuna motivazione è rinvenibile in merito alle argomentazioni sviluppate nel primo provvedimento, che riteneva oscuro e fuorviante il richiamo normativo contenuto nella "domanda unica" sottoscritta dal Sailis, prospettando l'esistenza di un ragionevole dubbio sul fatto che egli avesse dolosamente omesso di dichiarare l'esistenza di una precedente condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.1. Con un secondo motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta in via subordinata la omessa qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili.3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Infondato deve ritenersi il primo motivo, avendo l'ordinanza impugnata congruamente spiegato, in ordine al contenuto delle dichiarazioni riportate dall'indagato nel modulo di autocertificazione presentato al fine di ottenere i contributi dei fondi europei agricoli oggetto del tema d'accusa enucleato in sede cautelare, che proprio lo svolgimento della sua attività di imprenditore agricolo e la relativa qualifica professionale escludono la ricorrenza di una condizione soggettiva di inferiorità, presupponendo, di contro, comportamenti attivi e responsabili riguardo alle informazioni sia sulla disciplina normativa che ne regola le forme e le modalità di esercizio, sia sul contenuto degli atti che in vista del perseguimento delle relative finalità di sostegno egli è tenuto a sottoscrivere. Sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi che il Tribunale ha fatto buona governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022, Pasanisi, Rv. 283146), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ex art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898, l'ignoranza da parte dell'agente del contenuto della domanda e delle allegate attestazioni non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale con la decisione n. 364 del 1988, non potendo tale ignoranza ritenersi inevitabile in relazione ad un reato il cui disvalore sociale è noto Nella motivazione, in particolare, la Corte ha ritenuto che, in ogni caso, sono esigibili da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione tecnica, come gli imprenditori agricoli o commerciali, oneri di attivazione diretti a conoscere la disciplina di settore ed il contenuto degli atti che sottoscrivono nell'esercizio dell'attività (v. Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Rv. 197885). 3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, sì come aspecificamente incentrato su una non meglio definita esigenza di qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili, senza precisare le ragioni per le quali il denaro e i beni mobili ed immobili posti in sequestro con il provvedimento impugnato non potrebbero, in tesi, essere oggetto di una misura cautelare reale. 4. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, non avendo il provvedimento impugnato esposto le ragioni che nel caso in esame dovrebbero giustificare la necessaria configurabilità del requisito del periculum in mora. Sotto tale profilo vanno anzitutto richiamati i principi di ordine generale affermati dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculunn in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Al riguardo la Corte ha chiarito, in particolare, che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Entro tale prospettiva si è in seguito precisato (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. Per le ragioni esposte nella motivazione della pronuncia testé richiamata, che il Collegio condivide e intende ribadire, integralmente richiamando in questa Sede il quadro argomentativo ivi delineato, non può essere accolta la diversa impostazione ricostruttiva al riguardo seguita da una precedente decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054), che ha invece ritenuto sufficiente, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (nella specie, relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l'art. 321, comma 2-bis, cit., che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati). Le connotazioni che, a seconda del caso, può assumere la misura ablativa (obbligatoria, facoltativa ecc.) verso la cui adozione è finalizzata la cautela reale prescindono completamente dalla ineludibile esigenza di motivare in ordine alla necessaria sussistenza del presupposto giustificativo rappresentato dal periculum in mora. Solo una soluzione ermeneutica che, come affermato nella richiamata sentenza Ellade, «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». Finanche l'intervento cautelare previsto dal comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., come osservato nella richiamata sentenza Guarrera, è stato da sempre inteso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722, Innocenti) come obbligatorio per il giudice, senza mai mettere in discussione, tuttavia, la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi, tra i quali va indefettibilmente annoverato anche quello inerente al periculum, definito nei termini di cui alla predetta disposizione. La scelta a suo tempo realizzata dal legislatore con l'inserimento, nella struttura dell'art. 321 cit., del comma 2-bis (ex art. 6, comma 3, legge 27 marzo 2001, n. 97) - scelta evidentemente giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate in danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l'adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata - non può dunque legittimare alcuna deroga allo statuto del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall'art. 321 cod. proc. pen.: statuto necessariamente comprensivo, anche per le ipotesi di sequestro ivi contemplate nella disposizione di cui al comma 2-bis, del giudizio in ordine alla ricorrenza del presupposto del periculum in mora, come in linea generale affermato dalla sentenza Ellade. 5. Si impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché si uniformi al principio di diritto qui affermato, colmando la rilevata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo