CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1978
Cassazione n. 20903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere — sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Messina nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - i fatti di detenzione di armi ed esplosivi di cui alla seconda sentenza sono disomogenei rispetto a quelli oggetto della prima, attinenti alla coltivazione di stupefacenti nonché a resistenza e lesioni ; - queste ultime condotte, peraltro, sono state poste in essere estemporaneamente al solo fine di assicurarsi l'impunità per la detenzione di armi di cui alla medesima sentenza ; - al di là della omogeneità dei fatti di detenzione di armi ed esplosivi contestati nelle due statuizioni non sussistono ragioni per ritenere l'unicità del disegno criminoso sottostante, esclusa, anzi, dalla distanza temporale tra le condotte di cui alle due sentenze, pari a circa due anni e mezzo, e dall'avvenuto arresto per i primi fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20