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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1961

Cassazione n. 37796/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1961 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in punto assenza di elemento soggettivo del reato per avere fatto affidamento su un terzo a cui aveva affidato la tenuta della contabilità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3 n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 - 01) mancato pagamento dell'iva in un contesto nel quale il ricorrente aveva presentato la dichiarazione annuale iva, salvo poi non versare le imposte e omettere la presentazione della dichiarazione finalizzata all'evidenza a non corrispondere detta imposta.

Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e anche generici.

La censura che lamenta la condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio, è manifestamente infondata, tenuto conto che in assenza di qualsivoglia allegazione dei costi da parte del ricorrente, la sentenza impugnata, ha determinato l'ammontare dei ricavi dalla banca dati e l'ammontare sopra soglia dell'imposta evasa, sulla scorta della dichiarazione annuale iva del ricorrente.

Generico il terzo motivo che deduce il vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria.

Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso là dove si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 507 cod.proc.pen. e 603 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti.

Rilevato 5 " pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]• lie j estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1961 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in punto assenza di elemento soggettivo del reato per avere fatto affidamento su un terzo a cui aveva affidato la tenuta della contabilità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3 n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 - 01) mancato pagamento dell'iva in un contesto nel quale il ricorrente aveva presentato la dichiarazione annuale iva, salvo poi non versare le imposte e omettere la presentazione della dichiarazione finalizzata all'evidenza a non corrispondere detta imposta. Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e anche generici. La censura che lamenta la condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio, è manifestamente infondata, tenuto conto che in assenza di qualsivoglia allegazione dei costi da parte del ricorrente, la sentenza impugnata, ha determinato l'ammontare dei ricavi dalla banca dati e l'ammontare sopra soglia dell'imposta evasa, sulla scorta della dichiarazione annuale iva del ricorrente. Generico il terzo motivo che deduce il vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria. Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso là dove si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 507 cod.proc.pen. e 603 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti. Rilevato 5 " pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]• lie j estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris