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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 1966

Cassazione n. 40727/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2024, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto, ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità), nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi

6. La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies cod. strada.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella dovuta misura di legge, ovvero in misura non inferiore ad anni 1.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo giudizio.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. E' utile premettere che in caso di sentenza di applicaiione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione).

4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito alla ricorrente è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, poiché è stato accertato un tasso alcolennico superiore a 1,5 grammi per litro.

All'accertamento di tale fattispecie di reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Tali previsioni, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.Conseguentemente, nell'applicare la sanzione nella misura di 6 mesi (la misura minima prevista per l'ipotesi di cui alla lettera b), la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso, a nulla rilevando la circostanza che la durata della sanzione fosse stata, o meno, oggetto dell'accordo tra le parti.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, Fissi, non mass.; conf., Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01; Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 - 01; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata senza rinvio, e la durata della sospensione della patente può essere rideterminata da questa Corte nella misura di anni 1, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e tenuto conto delle statuizioni del giudice di merito.

5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che determina in anni uno.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2024, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto, ed € 1.000,00 di ammenda (sostituita con i lavori di pubblica utilità), nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 6. La pena è stata applicata per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies cod. strada. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, per non avere il giudice applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella dovuta misura di legge, ovvero in misura non inferiore ad anni 1. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, per nuovo giudizio. 4. Il ricorso è fondato. 4.1. E' utile premettere che in caso di sentenza di applicaiione della pena, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione del Procuratore Generale che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, con riguardo al mancato raddoppio della durata della sanzione). 4.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il fatto attribuito alla ricorrente è stato qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, poiché è stato accertato un tasso alcolennico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento di tale fattispecie di reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tali previsioni, secondo quanto dispone l'art. 186, comma 2-quater, sono destinate ad operare anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.Conseguentemente, nell'applicare la sanzione nella misura di 6 mesi (la misura minima prevista per l'ipotesi di cui alla lettera b), la sentenza impugnata ha integrato la violazione di legge dedotta con il ricorso, a nulla rilevando la circostanza che la durata della sanzione fosse stata, o meno, oggetto dell'accordo tra le parti. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, e ciò anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell'art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, Fissi, non mass.; conf., Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 - 01; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 - 01; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rv. 259209 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza va pertanto annullata senza rinvio, e la durata della sospensione della patente può essere rideterminata da questa Corte nella misura di anni 1, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e tenuto conto delle statuizioni del giudice di merito. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che determina in anni uno. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
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