CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 30668/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 25/09/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 25/09/2024, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania del 17/01/2023, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflitta come concordato tra le parti. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante di cui all'articolo 112 cod. pen. e applicare l'attenuante di cui all'articolo 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi sono sovrapponibili, lamentano violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di valutare la quaestio iuris fondamentale del processo, ossia la dimostrazione della cessione dello stupefacente, così come la sussistenza delle aggravanti contestate. 3. In data 2 aprile 2025 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria in cui evidenziava che non aveva ricevuto avviso di fissazione dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] in proposito evidenzia che nessuna notifica è dovuta in caso di udienza non partecipata. 4. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili in quanto sono stati proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sezione 7, Ord. n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati - quali, per restare al caso che qui occupa, quelli relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti - o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, ord. n. 30990 del 10 giugno 2018, Gueli, Rv. 272969).E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti (o attenuanti) in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599- bis c.p.p., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 c.p.p. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero comunque inammissibili per genericità, in quanto, a fronte di una ampia motivazione, espressa dalla sentenza impugnata a pagina 9 e seguenti, non corredano in alcun modo il dedotto vizio di legittimità con concrete allegazioni, limitandosi a generiche valutazioni sul principio di colpevolezza. 7. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor