CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso9619-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].MO.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] della SA.MO.[OSCURATO:PERSONA] C. S .N.C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], ALESSI SAUROe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversola SENTENZA N. 161/2024 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 24/2/2026; Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Spoleto, con sentenza del 30/11/2023, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto reclamo avverso tale sentenza. 1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.4. La corte, in particolare, ha, innanzitutto, rilevato che: - a norma del l ’ art. 49, comma 5 , c.c.i.i., l ’ apertura della liquidazione giudiziale è preclusa “ se l ’ ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”; - è , pertanto, irrilevante stabilire a tal fine se il debito nei confronti dell’Agenzia delle e ntrate - Riscossione al momento della declaratoria della procedura di liquidazione fosse (o meno)pari ad €. 294.717,70 (dovendosi escludere il debito nei confronti dell’INPS già ricompreso nelle cartelle oggetto della definizione agevolata), come sostiene la reclamante, non avendo alcun impatto sul limite richiesto per l’assoggettamento alla procedura, atteso che è comunque nettamente superiore alla soglia individuata in €. 30.000,00 ; - n é rileva il fatto che la società reclamante sia stata ammessa alla c.d. “rottamazione quater”, posto che “la temporanea inesigibilità del credito erariale conseguente all’ammissione alla procedura di definizione agevolata, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali, non esclude la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a richiedere o proseguire procedure dirette all’accertamento e alla declaratoria Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 dello stato di insolvenza, anche se può costituite oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza”; ha, su quest’ultimo punto, ritenuto che avevano “ decisivo rilievo” gli “ elementi di fatto ” emersi in giudizio, come : - la sussistenza dell’ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario (il che rende irrilevante l’inesistenza di debiti nei confronti di dipendenti, banche e fornitori); - la mancanza in capo alla società di beni immobili o di beni mobili aggredibili,non essendosi, peraltro,riscontrata la disponibilità di somme liquide; - il comportamento tenuto dalla società nella procedura di concordato preventivo proposta dinanzi al tribunale di Spoleto nel 2016 e poi rinunciata dopo ben tre anni di pendenza; - l’inattività produttiva della società sin dal 2014, ciò che lascia agevolmente dedurre che non è più in grado di produrre beni con margine di redditività e in mancanza di entrate non può all’evidenza arginare l’ingente esposizione debitoria. 1.5. Il fatto, poi , ha aggiunto la corte, che “la società reclamante non sia stata in grado di pagare tempestivamente neanche la prima rata (31.10.2023), soddisfatta solo dopo la scadenza, e abbia lasciato trascorrere infruttuosamente anche il termine della seconda rata (30.11.2023) della concordata definizione agevolata” con l ’ Agenzia delle e ntrate - Riscossione , “conferma in termini significativi tale situazione di criticità economica e finanziaria rendendo ancora più evidente l’oggettiva persistente e irreversibile impotenza funzionale e l’incapacità patrimoniale della società e dei soci illimitatamente responsabili di adempiere con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni”, come, del resto, era già emerso conl’esito negativo di tutte le procedure esecutive intentate e con il sistematico inadempimento di tutti piani di rientro avanzati negli anni 2018 e 2019. Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 1.6. La [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/4/2024 , ha nno chiesto, per unmotivo, la cassazione di tale sentenza. 1.7. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale è rimasta intimata. 2.1. violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1,comma 244, della l. n. 194/2022, e la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2,comma 1, lett. b) , e 121 c.c.i.i., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto che la società reclamante versasse in stato d’insolvenza sul rilievo che la stessa non era stata in grado di pagare tempestivamente neanche la prima rata (31/10/2023), soddisfatta solo dopo la scadenza, e che aveva lasciato trascorrere infruttuosamente anche il termine della seconda rata (30/11/2023) della definizione agevolata concordata con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dimostrando in tal modo la situazione di criticità economica e finanziaria in cui si trovava e, dunque, la sua oggettiva, persistente e irreversibile incapacità di adempiere con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni. 2.2. Così facendo, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello ha omesso di considerare che: -la prima rata della cd. rottamazione quater è stata correttamente e tempestivamente pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA]; -l’art. 1, comma 244, della l. n. 197/2022 ha, infatti, previsto cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza stabilita; - n el caso di specie, poiché il 5/11/2023 era un giorno festivo, il giorno di scadenza per il pagamento era il 6/11/2023, e cioè il giorno in cui è stato effettuato il pagamento; -il pagamento è, dunque, avvenuto in Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 modo assolutamente tempestivo; - n elle more del pagamento della seconda rata è, poi, intervenuta la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; - la c orte d ’ appello, quindi, ha erroneamente ritenuto quale indice d’insolvenza un pagamento effettuato invece in modo assolutamente tempestivo. 2.3. Inoltre, hanno proseguito i ricorrenti, n on corrisponde al vero la circostanza che , oltre all ’ ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, la società fosse priva di beni immobili o di beni mobili aggredibili non essendosi riscontrate disponibilità liquide, ove si consideri che i soci illimitatamente responsabili, anch’essi destinatari dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono titolari di beni immobili, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Né, infine, rileva il comportamento tenuto dalla società nella procedura di concordato preventivo proposta dinanzi al tribunale di Spoleto nel 2016, posto che, in realtà, tra il 2019 e il 2023, la società e i suoi soci hanno pagato quanto dovevano alle banche, ai dipendenti ed ai fornitori , in tal modo dimostrandonon soltanto la volontà di pagare i propri debiti, ma anche, ai fini che qui interessano, di avere la forza finanziaria per farlo. 2.5. Il motivo è inammissibile.La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la società reclamante versasse in stato d’insolvenza in ragione tanto dell’ingente esposizione debitoria nei confronti dell’Erario, quanto della mancata disponibilità in capo alla stessa di somme liquide per farvi fronte. 2.6. Tali statuizioni, non utilmente censurate quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono giuridicamente corrette: se non altro perché, ai fini della sussistenza dello stato d’insolvenza, hanno dato rilievo all’unico Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 fatto realmente decisivo, vale a dire la definitiva incapacità della società debitrice di far fronte, con denaro o beni prontamente liquidabili, ai debiti, ancorchérateizzati, nei confronti dell ’ Erario . 2.7. Questa Corte ha, in effetti, da tempo affermato che: - lo stato d ’ insolvenza dell ’ imprenditore commerciale, quale presupposto tanto per la dichiarazione di fallimento (art. 5 l.fall.), quanto dell’apertura della liquidazione giudiziale (artt. 2, comma 1, lett. b, e 121 c.c.i.i.), si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (anche se, in ipotesi, a scadenza rateale) a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità per farvi fronte; - il tribunale, a fronte di un ingente debito tributario, può, di conseguenza, del tutto legittimamente dichiarare il fallimento(o l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti)del debitore, senza entrare nel merito delle pretese impositive (cfr. Cass. n. 5856 del 2022, in motiv.). 2.8. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi esposti:lì dove, in particolare, ha rilevato, in fatto, che la società reclamante n on ave va la disponibilità delle somme liquide per fare fronte ai debiti nei confronti dell’Erario, neppure (evidentemente) nella misura e allescadenze delle rate in cui gli stessi erano stati, a suo dire, ristrutturat i , ed ha, di conseguenza, ritenuto, in diritto, che la stessa, in ragione dell’“oggettiva persistente e irreversibile impotenza funzionale e incapacità patrimoniale … di adempiere con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni”, versasse, appunto,in stato d’insolvenza. Il ricorso è inammissibile: e come tale , pertanto, dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2024, n. 9619–Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare alla controricorrent e le spese del giudizio, che liquida in €.8.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato