CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 dicembre 2020
Cassazione n. 16279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale e civile svoltosi in relazione agli eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, in cui aveva perso la vita il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il procedimento penale si era concluso con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19507 del 2013 e il successivo giudizio civile, finalizzato alla quantificazione del danno, si era concluso con sentenza n. 3961 del 2018. Con il decreto opposto la Corte aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore di ciascuno degli esponenti, della somma di euro 4800 pari all’indennizzo nella misura minima per 12 anno di ritardo. 2. La Corte d’Appello con decreto del 01/12/2020, accoglieva l’opposizione del ministero della giustizia, revocava il decreto opposto e condannava il medesimo Ministero al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1280 per ciascuno. Dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale proposta da questi ultimi. In particolare, la Corte d’Appello riteneva l’opposizione fondata quanto alla durata del periodo processuale erroneamente Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3641/2021 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16279/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 computato dal primo giudice, dovendosi lo stesso calcolare dalla data di costituzione di parte civile dei ricorrenti fino alla data di pubblicazione della sentenza che definiva il giudizio, senza tener conto oltre che dei periodi ascrivibili ad astensione forense già rilevati dal giudice anche dei periodi tra l’emissione del provvedimento definitorio del primo giudizio e la successiva impugnazione, non potendosi tener conto del periodo nel quale la controversia era sottratta alla decisione del giudice come previsto dall’articolo 2, comma 2 quater della l. n. 89 del 2001. La durata ragionevole complessiva del processo doveva calcolarsi in nove anni, tre anni per la celebrazione del giudizio di primo grado, due anni per quello di appello, un anno per il procedimento di cassazione un anno per il procedimento di rinvio, un anno per il secondo procedimento di cassazione ed un anno per il procedimento civile. La suddetta somma doveva essere ridotta del 20% ex articolo 2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001 in considerazione dell’elevato numero di parti che aveva inciso sulla durata processuale rendendo più difficoltoso il complessivo compito del giudice. 3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 5. I ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3641/2021 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16279/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 quater, l. n. 89 del 2001 e degli articoli 111 costituzione 132 c.p.c. Motivazione apparente. La censura ha ad oggetto il calcolo della durata effettiva del processo presupposto indicato dal Ministero in complessivi anni 13 e mesi 6 in considerazione dei periodi ascrivibili all’astensione forense ed a quelli trascorsi tra il provvedimento definitorio del 1° grado di giudizio e la successiva impugnazione che non dovevano essere computati. I ricorrenti lamentano che non è riportato il periodo di astensione del foro, così come la data del deposito dei vari provvedimenti e quella delle corrispondenti impugnazioni. Peraltro, per il processo penale di primo grado non era stato calcolato il periodo intercorso tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione avvenuto 10 mesi dopo (3 giugno 2004 lettura dispotivo e 12 aprile 2005 deposito sentenza). Inoltre, con riferimento al secondo grado, la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Salerno era stato depositata oltre il termine di 90 giorni fissato nel dispositivo con necessità di comunicare alle parti titolari del diritto di impugnazione il deposito ai sensi dell’articolo 548 c.p.p. Sicché doveva farsi riferimento alla data di comunicazione della sentenza e non a quella del suo deposito quanto al termine per ricorrere avverso la medesima. Infine, non si poteva considerare il tempo impiegato dai difensori dell’imputato e dei responsabili civili per promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli. Tale attività è estranea alla sfera dei ricorrenti che avevano visto accolta la domanda di risarcimento proposta in sede penale con la pronuncia di condanna generica e non avevano interesse ad interporre ricorso. Non poteva neanche escludersi il tempo Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3641/2021 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16279/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 trascorso dalla data di deposito della prima sentenza della Corte di cassazione il 3 maggio 2010 e quella di inizio del giudizio di rinvio dinanzi la Corte d’Appello di Napoli il 12 aprile 2011. In conclusione, la Corte avrebbe dovuto eseguire il computo a partire dalla data di costituzione di parte civile il 28 giugno 2000 fino a quella di comunicazione della sentenza di liquidazione del danno evitando ogni frazionamento 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 - Motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria. Anche in questo caso la censura attiene al calcolo della durata del processo presupposto parcellizzata dalla Corte d’Appello senza adeguata motivazione in contrasto con l’orientamento che vuole si abbia una valutazione complessiva del processo come si è concretamente articolato nelle varie fasi e gradi. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il decreto della Corte d'Appello è del tutto sfornito di motivazione in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. quanto alle ragioni di accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero rispetto al decreto monocratico sulla durata del giudizio presupposto. È noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3641/2021 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16279/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo 4 sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Nella specie la corte d’Appello ha del tutto obliterato ogni motivazione in ordine alle ragioni di esclusione dei periodi di stasi processuale perché addebitabili ai ricorrenti. Di recente questa Corte con riferimento al computo di durata ragionevole del processo penale ha affermato che: In tema di equa riparazione, l'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001 (a mente del quale, "ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa") deve interpretarsi - anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3641/2021 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16279/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU - nel senso che non si tiene conto del periodo di decorrenza del termine per proporre impugnazione solo nei confronti della parte che ha il potere di impugnazione, così come non rientra nel perimetro della norma il periodo intercorso dalla sentenza penale di appello che dispone il rinvio al primo grado per nullità della sentenza e quello necessario per la rinnovazione del giudizio, atteso che la finalità della disciplina del diritto all'equa riparazione si sostanzia nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo attribuibile a disfunzioni dell'apparato statuale (Sez. 2, Ord. n. 29708 del 2020). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, bis comma 1 bis e 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001. La censura ad oggetto la riduzione dell’indennizzo nella misura del 20% in considerazione della partecipazione al processo presupposto di una pluralità di parti. In realtà nel processo penale la pluralità delle parti era rappresentata esclusivamente dall’elevato numero di persone offese dal reato che tuttavia avevano assunto una medesima posizione processuale senza incidere sulla complessità del giudizio. Peraltro, in seno al giudizio civile protrattosi per oltre tre anni la partecipazione al processo era solo quella dei ricorrenti in qualità di attori. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’Appello ha fatto applicazione dell’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 89 del 2001 secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta». L’esercizio di tale Ric. 2021 n. 3641 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5