CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03AVEFE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con applicazione dell'art. 619 c.p.p. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso coincidendo la °k richiesta ivi contenutekon quella del Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R, 309/1990 relativo alla detenzione di sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi, del tipo hashish, aggravato dalla ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R, 309/1990. 2. Il ricorrente deduce con unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Rappresenta che il giudice dell'appello, nel riformare la pena erogata dal giudice di primo grado, ha errato nel computo della riduzione della pena detentiva per la scelta dei rito, applicando una riduzione inferiore ad un terzo. La Corte territoriale è quindi giunta erroneamente alla pena della reclusione di tre anni, mentre avrebbe dovuto statuire la pena della reclusione di anni due e mesi otto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria orale, ha chiesto accoglimento del ricorso e riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il giudice di primo grado ha condannato l'imputato alla pena della reclusione di anni quattro ed euro 40.000 di multa, partendo da una pena base determinata nel massimo edittale, pari ad anni sei di reclusione e euro 60.000 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in posizione di equivalenza rispetto all'aggravante riconosciuta e alla recidiva contestata, ed applicata la diminuente prevista per la scelta del rito. La Corte di appello ha ritenuto di accogliere il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessiva la scelta del giudicante di primo grado che, da un lato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in posizione di equivalenza, dall'altro ha assunto la pena base nel massimo edittale. La Corte di appello, tuttavia, pur accogliendo il motivo di appello, ha ritenuto di doversi discostare leggermente dal minimo edittale, in considerazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto e di dover partire dalla pena base di anni quattro e mesi sei ed euro 45.000 di multa. Per un mero refuso, solo in un passaggio dell'iter motivazionale, il giudice territoriale ha indicato la pena base di anni quattro, corrispondente al minimo edittale, da cui, con ampia e congrua motivazione, aveva invece affermato di volersi discostare. Eccetto questo piccolo refuso, tutta la motivazione e il calcolo della pena della reclusione e della pena pecuniaria sono sempre correttamente calibrati sulla pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione, in misura di poco superiore al minimo edittale.Pertanto, sulla pena così determinata, la Corte territoriale ha correttamente applicato la diminuente prevista per la scelta del rito, giungenoki correttamente alla determinazione della pena finale di anni tre di reclusione ed euro 30.000 di multa. , 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del