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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10836/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 95-36207/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una riconsiderazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito sulla prova del fatto-reato, che nel doppio giudizio conforme di merito è stata identificata nel carattere simulato della compravendita immobiliare che mascherava la garanzia reale atipica del patto usurario stretto dalle parti.

1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte, nell'offrire compiuta risposta ai motivi di gravame spesi nel merito, ha spiegato in maniera logica e coerente le ragioni poste a fondamento della ritenuta consapevolezza nell'agente di inserirsi, quale beneficiario della cessione di immobile a titolo sostanzialmente gratuito, in una fattispecie di chiara natura usuraria.

Non sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione per omissione o mera apparenza.

A fronte di tali argomentazioni il motivo di ricorso appare anche del tutto aspecifico, non attingendo il punto nodale della decisione, che identifica nella natura simulata della compravendita l'elemento strutturale della usura.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presj4ente Masf o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 95-36207/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una riconsiderazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito sulla prova del fatto-reato, che nel doppio giudizio conforme di merito è stata identificata nel carattere simulato della compravendita immobiliare che mascherava la garanzia reale atipica del patto usurario stretto dalle parti. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte, nell'offrire compiuta risposta ai motivi di gravame spesi nel merito, ha spiegato in maniera logica e coerente le ragioni poste a fondamento della ritenuta consapevolezza nell'agente di inserirsi, quale beneficiario della cessione di immobile a titolo sostanzialmente gratuito, in una fattispecie di chiara natura usuraria. Non sussiste pertanto il denunziato vizio di motivazione per omissione o mera apparenza. A fronte di tali argomentazioni il motivo di ricorso appare anche del tutto aspecifico, non attingendo il punto nodale della decisione, che identifica nella natura simulata della compravendita l'elemento strutturale della usura. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presj4ente Masf o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10836/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris