CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; - che entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, sono generici e manifestamente infondati, posto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando - come nel caso in esame - non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); - che, «in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841); che è necessario, cioè, che l'appellante indichi in maniera specifica le ragioni in fatto e in diritto volte a sollecitare una risposta del giudice di appello diversa rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata; - che, nel caso in esame, l'appellante si era limitato a dedurre elementi del tutto generici o comunque già valutati dal giudice di primo grado, senza evidenziare effettivi vizi logici o giuridici delle valutazioni effettuate da quest'ultimo; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere este