CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 29061/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 febbraio 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, di somme d;denaro sul presupposto che costituisse il profitto del reato di truffa ex art. 640 comma 2 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; rileva che, contrariamente a quanto scritto dal Tribunale, avverso il decreto di sequestro erano state proposte due istanze di riesame, entrambe con motivi scritti, di cui il Tribunale non si d'à evidentemente avveduto; dalla lettura dell'ordinanza risultava chiaro che il Tribunale non si era mai riferito a [OSCURATO:PERSONA], se non quando gli aveva dedicato tre righe a pagina 4, dopo aver motivato sulla posizione di altro indagato (la trattazione del cui riesame era stata riunita a quella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); ciò risultava anche dal fatto che l'ordinanza faceva riferimento alla seconda denuncia presentata da Verdoliva, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguardava solo la prima denuncia del 4 luglio 2022; la motivazione del Tribunale era apparente anche perché accomunava [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli altri indagati affermando, contrariamente a ciò che si leggeva nello stesso decreto di sequestro preventivo, che [OSCURATO:PERSONA], come le altre imprese, era privo dei requisiti e delle specializzazioni allo svolgimento dei lavori effettuati per l'ente. Il difensore conclude osservando che per [OSCURATO:SOCIETA]. l'apparenza della motivazione era ancora più evidente, poiché non solo il Tribunale non aveva percepito l'esistenza di motivi scritti, ma non aveva percepito neppure l'esistenza dell'istante, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611), nel caso in esame si deve rilevare che la motivazione del Tribunale del riesame è solamente apparente, posto che dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] solo poche righe nella penultima pagina dell'ordinanza, senza considerare in alcun modo i motivi dell'istanza di riesame, che risultano depositati in data 2 febbraio 2023; né appare trattata la posizione del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. del quale non si parla nell'ordinanza impugnata. 2. L'ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli -sezione per il riesame delle misure cauetelari