CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1962
Cassazione n. 33032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1962 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, del 17 dicembre 2021, che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto aggravato. 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno in particolare la censura di cui al terzo motivo, con cui correttamente si evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso in data 18 febbraio 2014, si è estinto in data 18 ottobre 2021 (comprensivo di 61 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.) e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato si è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione