CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 26337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consi liere estensore Il Presidente