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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27287/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NIK3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 20 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, comma 3, n. 1, 582, 585, 576, n. 1, 61, n. 2 cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen.

Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate.

Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

E nel caso in esame, il giudice di appello aveva già sottolineato come le caratteristiche dell'azione ed i precedenti penali, anche specifici ; dell'imputato denotassero una marcata capacità a delinquere, incompatibile con la concessione delle richieste attenuanti generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NIK3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell'8 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 20 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, comma 3, n. 1, 582, 585, 576, n. 1, 61, n. 2 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). E nel caso in esame, il giudice di appello aveva già sottolineato come le caratteristiche dell'azione ed i precedenti penali, anche specifici ; dell'imputato denotassero una marcata capacità a delinquere, incompatibile con la concessione delle richieste attenuanti generiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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