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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18156/2022

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ORDINANZA sul ricorso 12992/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; -ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati Data pubblicazione 06/06/2022 in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo; - intervenienti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel 2005, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a causa di un’occupazione da parte dell’Ente locale, avvenuta nel 2003, per una superficie complessiva di mq 4.000 circa, in assenza di qualsivoglia provvedimento ablatorio, al fine di realizzare una piazza, opere accessorie di pubblica illuminazione e l’apertura della strada.

Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda, contestando nel merito che le particelle oggetto di controversia fossero state interessate da un regolare procedimento ablatorio conclusosi con la costruzione della chiesa di [OSCURATO:PERSONA], precisando che i successivi lavori del 2003 non avevano comportato né alcuna occupazione né un’irreversibile trasformazione dei luoghi, essendo meri lavori di manutenzione di opere già esistenti.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Alla domanda attorea aderivano con intervento volontario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso del giudizio rinunciava agli atti; successivamente interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riteneva, sulla base di CTU, che i 4.000 mq oggetto di occupazione illegittima, fossero stati espropriati con regolare procedura ablatoria, e che le opere eseguite nel 2003, sui residui mq. 688,99, fossero intervenute su un’area già oggetto di esecuzione di opere di urbanizzazione, compiute presumibilmente da privati; quindi, con sentenza n. 442/2010, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice, condannando gli attori e gli intervenienti alla refusione delle spese.

Avverso la suddetta sentenza proponevano impugnazione, dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che già erano intervenuti in primo grado, lamentando che il Tribunale avesse ignorato quanto affermato dal CTU, circa l’assenza di documentazione attestante l’avvio di una procedura espropriativa, e non avesse tenuto conto che, a dire del CTU, la superficie occupata illegittimamente era di mq. 2.378,00 anziché quella ipotizzata dal Giudice di mq. 688,99; aggiungevano inoltre che dalla relazione del CTU emergeva che l’estensione di mq. 688,99 della part. 66 era stata occupata per la realizzazione di opere provvisionali, di sistemazione della rete fognaria e delle strade adiacenti alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA], e che era inverosimile che dette opere fossero state realizzate dai privati.

Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese.

Si costituivano con comparsa di costituzione in adesione i signori Placenti, i quali concludevano per l’accoglimento dell’appello.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Con sentenza n. 288/2017, depositata il 10/11/2017, la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dagli appellanti, cui avevano aderito i signori Placenti, condannando gli stessi in solido, al pagamento delle spese del grado di appello.

La Corte di Appello di Caltanissetta ha ritenuto che gli appellanti non avessero formulato censure specifiche e congruenti avverso le motivazioni del Giudice di primo grado, il quale aveva tenuto conto, in merito alla realizzazione delle opere de quibus, di quanto emergeva dalla lettera del 28.03.2003 dell’ingegnere incaricato della direzione dei lavori, secondo cui le opere preventivate erano già state eseguite con intervento privato e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna espropriazione usurpativa.

Avverso la già menzionata sentenza non notificata, con atto notificato il 30.04.2018, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Si sono costituiti con comparsa di intervento adesivo dipendente ex art. 105 cod. proc. civ., 2 comma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento, effettuato con atto denominato «comparsa di intervento adesivo dipendente ex art.105 c.p.c.», pervenuto a mezzo del servizio postale in Cancelleria il 31/5/2018, non notificato (non risultando in atti le relate di notifica), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dichiarato di essere comproprietari del terreno in oggetto e hanno concluso riportandosi alla difesa dei ricorrenti, chiedendo l’accoglimento del ricorso dei signori Placenti.

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Invero, nel giudizio di cassazione, è inammissibile l'intervento di terzi non partecipanti al pregresso grado di merito (Cass. 8882/2005; Cass.10813/2011), mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado.

I sign. ri Nocella e Trainito erano, in realtà, già parti del giudizio di merito ed avrebbero quindi dovuto proporre controricorso, notificato nel termine di gg. 40 alle altre parti, ed eventualmente ricorso incidentale.

2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la «Violazione e falsa applicazione dell’istituto di creazione giurisprudenziale della cosiddetta occupazione usurpativa (vigente al tempo dell’introduzione della domanda) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. Civ.» La Corte di appello di Caltanissetta avrebbe errato nel ritenere che i lavori effettuati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, riguardassero spazi dove vi erano già presenti opere realizzate da privati: in realtà, il Comune, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e/o avvio del procedimento espropriativo, aveva occupato una porzione di terreno contigua alla proprietà precedentemente espropriata per realizzarvi opere urgenti che rispetto a quelle presenti e attribuite ai privati comportavano ulteriori e diversi interventi.

La Corte di appello di Caltanissetta avrebbe poi erroneamente ritenuto che sia l’occupazione appropriativa sia quella espropriativa devono comportare necessariamente la irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato.

Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale avrebbe stabilito l’insussistenza dell’occupazione usurpativa sull’erroneo presupposto che la stessa si possa ritenere configurata solo in presenza di una radicale trasformazione del bene F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 occupato e non anche nel caso del suo mero utilizzo e della destinazione del fondo ad uso pubblico. 3.

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 16979 del 27/06/2018) che «l'acquisto da parte della P.A. di un fondo privato per effetto della cosiddetta accessione invertita presuppone che il bene acquisito sia stato interessato da trasformazioni così rilevanti da mutarne struttura e natura e non può derivare dall'esecuzione di semplici migliorie.

Tale ipotesi non ricorre là dove, costruita da privati una strada vicinale sul proprio terreno, essa venga successivamente asfaltata da parte del Comune, con l'installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque.

Tali opere, infatti, incidono solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l'asservimento di detta strada a fini pubblici, ma non comportano un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, né implicano l'acquisizione in proprietà dell'ente territoriale, la quale postula l'inemendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale di un'opera pubblica.

Ne consegue che l'esecuzione dei suddetti lavori non legittima i proprietari frontistanti ad aprire accessi diretti dai loro fondi su tale strada privata, se non previa costituzione di un ordinario diritto di servitù» (cfr. anche Cass.11747 del 20/05/2009).

Nella specie, i giudici di merito, condividendo le conclusioni del consulente tecnico nominato, hanno ritenuto che l’intervento comunale del 2003 (concernente la realizzazione della pavimentazione del piazzale antistante la chiesa, nonché di marciapiedi, pozzetti e caditoie del sistema fognario, condotte di scarico e sistema di illuminazione) fosse circoscritto a lavori di manutenzione di quanto già a suo tempo realizzato da parte di privati, prima del 2000, sull’area (mq 688,99 residui della part.66 di proprietà degli attori originari F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Placenti) adiacente a quella di mq 4000 delle part. 66, 67, 71, di proprietà degli attori, già occupati ed espropriati con regolare procedura ablatoria, con lavori conclusisi con la realizzazione di una chiesa.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che non fossero state sollevate dagli appellanti censure specifiche in merito a quanto accertato in primo grado (sulla base di una lettera del 2003 dell’ingegnere incaricato dal Comune della realizzazione dei lavori) in ordine al fatto che i lavori di sistemazione della piazza antistante la Chiesa fossero stati già realizzati «con intervento privato (stesa di pietrisco e realizzazione d fasce di conglomerato bituminoso)» Quanto dedotto dai ricorrenti non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme in tema di occupazione usurpativa appare palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti.

Trattasi quindi di doglianze volte inammissibilmente a travolgere l’accertamento in fatto motivatamente espresso dalla Corte di merito. 2.I ricorrenti, con il secondo motivo, denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe omesso di esaminare la presenza di indici di demanialità – ex art. 16 lett.

B Legge 2248/1865 all. f – sull’area occupata (quali: l’ubicazione della strada o piazzale all’interno del centro abitato, l’inclusione nella toponomastica, l’uso della strada da parte di un numero indeterminato di persona, il fatto che il Comune non avesse ai rinunciato alla protezione dell’uso stradale pubblico), dati già evidenziati in primo grado ed accertati dalla CTU espletata, mai contestati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in presenza dei quali vi sarebbe la presunzione della proprietà comunale delle strade site all’interno dei centri abitati.

I ricorrenti, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 quindi sottendono che qualora i suddetti indici fossero stati tenuti in Data pubblicazione 06/06/2022 debito conto dalla Corte di appello, questo avrebbe comportato un esito diverso della controversia, poiché essi incidevano sulla proprietà dei luoghi oggetto di intervento e quindi realizzavano il requisito della trasformazione dei luoghi a seguito di occupazione, qualità necessaria per il riconoscimento dell’espropriazione usurpativa.

Nel motivo i ricorrenti, nel far riferimento agli indici di demanialità citano l’art. 16 lett.

B Legge 2248/1865 all. f, mentre il riferimento normativo corretto degli indici di demanialità è l’art. 22 della medesima legge all. f..

Ora, in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll.

F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione iuris tantum di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione (Cass.28869/2021).

In sostanza, l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, Data pubblicazione 06/06/2022 all.

F. (Cass. 15033/2020).

Ancora si è chiarito che «la natura di strada pubblica degli spazi adiacenti di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865 all. 7, presuppone che essi siano di proprietà di un ente pubblico territoriale, con la conseguenza che, affinché i suddetti spazi possano far parte del demanio (nella specie, comunale), assumendo la natura di strada pubblica, non è sufficiente prospettare la mera previsione programmatica di tale destinazione, ne' l'avvenuta trasformazione di tali spazi in un manufatto tipologicamente corrispondente ad una strada cittadina, ne', infine, che vi si espleti, di fatto, il pubblico transito, occorrendo invece che, con la destinazione a tale uso, concorra l'intervenuto acquisto da parte dell'ente locale del suolo relativo, che altrimenti resta un'area privata anche quando sia adiacente e contigua ad una strada comunale, atteso peraltro che, ai fini della presunzione (relativa) di demanialità di cui al citato art. 22, occorre altresì che le suddette aree si presentino come parte integrante della funzione viaria della sede stradale» (Cass.8659/2000).

La censura, a prescindere dai profili di novità, non è pertinente al decisum, in quanto la Corte di merito ha ritenuto, implicitamente, che la presunzione, relativa, di demanialità, asseritamente ricavabile dagli indici normativi citati, fosse stata, nella specie, superata dalle risultanze degli accertamenti peritali e istruttori.

Il ricorso difetta, peraltro, anche di autosufficienza.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto ricorrenti/Comune, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12992/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; -ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati Data pubblicazione 06/06/2022 in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo; - intervenienti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 10/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel 2005, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al risarcimento dei danni a causa di un’occupazione da parte dell’Ente locale, avvenuta nel 2003, per una superficie complessiva di mq 4.000 circa, in assenza di qualsivoglia provvedimento ablatorio, al fine di realizzare una piazza, opere accessorie di pubblica illuminazione e l’apertura della strada. Si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda, contestando nel merito che le particelle oggetto di controversia fossero state interessate da un regolare procedimento ablatorio conclusosi con la costruzione della chiesa di [OSCURATO:PERSONA], precisando che i successivi lavori del 2003 non avevano comportato né alcuna occupazione né un’irreversibile trasformazione dei luoghi, essendo meri lavori di manutenzione di opere già esistenti. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Alla domanda attorea aderivano con intervento volontario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso del giudizio rinunciava agli atti; successivamente interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riteneva, sulla base di CTU, che i 4.000 mq oggetto di occupazione illegittima, fossero stati espropriati con regolare procedura ablatoria, e che le opere eseguite nel 2003, sui residui mq. 688,99, fossero intervenute su un’area già oggetto di esecuzione di opere di urbanizzazione, compiute presumibilmente da privati; quindi, con sentenza n. 442/2010, rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice, condannando gli attori e gli intervenienti alla refusione delle spese. Avverso la suddetta sentenza proponevano impugnazione, dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che già erano intervenuti in primo grado, lamentando che il Tribunale avesse ignorato quanto affermato dal CTU, circa l’assenza di documentazione attestante l’avvio di una procedura espropriativa, e non avesse tenuto conto che, a dire del CTU, la superficie occupata illegittimamente era di mq. 2.378,00 anziché quella ipotizzata dal Giudice di mq. 688,99; aggiungevano inoltre che dalla relazione del CTU emergeva che l’estensione di mq. 688,99 della part. 66 era stata occupata per la realizzazione di opere provvisionali, di sistemazione della rete fognaria e delle strade adiacenti alla chiesa di [OSCURATO:PERSONA], e che era inverosimile che dette opere fossero state realizzate dai privati. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese. Si costituivano con comparsa di costituzione in adesione i signori Placenti, i quali concludevano per l’accoglimento dell’appello. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Con sentenza n. 288/2017, depositata il 10/11/2017, la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dagli appellanti, cui avevano aderito i signori Placenti, condannando gli stessi in solido, al pagamento delle spese del grado di appello. La Corte di Appello di Caltanissetta ha ritenuto che gli appellanti non avessero formulato censure specifiche e congruenti avverso le motivazioni del Giudice di primo grado, il quale aveva tenuto conto, in merito alla realizzazione delle opere de quibus, di quanto emergeva dalla lettera del 28.03.2003 dell’ingegnere incaricato della direzione dei lavori, secondo cui le opere preventivate erano già state eseguite con intervento privato e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna espropriazione usurpativa. Avverso la già menzionata sentenza non notificata, con atto notificato il 30.04.2018, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti con comparsa di intervento adesivo dipendente ex art. 105 cod. proc. civ., 2 comma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento, effettuato con atto denominato «comparsa di intervento adesivo dipendente ex art.105 c.p.c.», pervenuto a mezzo del servizio postale in Cancelleria il 31/5/2018, non notificato (non risultando in atti le relate di notifica), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dichiarato di essere comproprietari del terreno in oggetto e hanno concluso riportandosi alla difesa dei ricorrenti, chiedendo l’accoglimento del ricorso dei signori Placenti. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Invero, nel giudizio di cassazione, è inammissibile l'intervento di terzi non partecipanti al pregresso grado di merito (Cass. 8882/2005; Cass.10813/2011), mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art. 105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado. I sign. ri Nocella e Trainito erano, in realtà, già parti del giudizio di merito ed avrebbero quindi dovuto proporre controricorso, notificato nel termine di gg. 40 alle altre parti, ed eventualmente ricorso incidentale. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la «Violazione e falsa applicazione dell’istituto di creazione giurisprudenziale della cosiddetta occupazione usurpativa (vigente al tempo dell’introduzione della domanda) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. Civ.» La Corte di appello di Caltanissetta avrebbe errato nel ritenere che i lavori effettuati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, riguardassero spazi dove vi erano già presenti opere realizzate da privati: in realtà, il Comune, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e/o avvio del procedimento espropriativo, aveva occupato una porzione di terreno contigua alla proprietà precedentemente espropriata per realizzarvi opere urgenti che rispetto a quelle presenti e attribuite ai privati comportavano ulteriori e diversi interventi. La Corte di appello di Caltanissetta avrebbe poi erroneamente ritenuto che sia l’occupazione appropriativa sia quella espropriativa devono comportare necessariamente la irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale avrebbe stabilito l’insussistenza dell’occupazione usurpativa sull’erroneo presupposto che la stessa si possa ritenere configurata solo in presenza di una radicale trasformazione del bene F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 occupato e non anche nel caso del suo mero utilizzo e della destinazione del fondo ad uso pubblico. 3. La censura è inammissibile. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 16979 del 27/06/2018) che «l'acquisto da parte della P.A. di un fondo privato per effetto della cosiddetta accessione invertita presuppone che il bene acquisito sia stato interessato da trasformazioni così rilevanti da mutarne struttura e natura e non può derivare dall'esecuzione di semplici migliorie. Tale ipotesi non ricorre là dove, costruita da privati una strada vicinale sul proprio terreno, essa venga successivamente asfaltata da parte del Comune, con l'installazione, nel sottosuolo, di condutture per il gas, il telefono e lo scarico delle acque. Tali opere, infatti, incidono solo sulla titolarità del godimento del bene e sulle modalità del suo esercizio, evidenziando l'asservimento di detta strada a fini pubblici, ma non comportano un mutamento della consistenza e della struttura del preesistente manufatto, né implicano l'acquisizione in proprietà dell'ente territoriale, la quale postula l'inemendabile trasformazione del suolo in una componente essenziale di un'opera pubblica. Ne consegue che l'esecuzione dei suddetti lavori non legittima i proprietari frontistanti ad aprire accessi diretti dai loro fondi su tale strada privata, se non previa costituzione di un ordinario diritto di servitù» (cfr. anche Cass.11747 del 20/05/2009). Nella specie, i giudici di merito, condividendo le conclusioni del consulente tecnico nominato, hanno ritenuto che l’intervento comunale del 2003 (concernente la realizzazione della pavimentazione del piazzale antistante la chiesa, nonché di marciapiedi, pozzetti e caditoie del sistema fognario, condotte di scarico e sistema di illuminazione) fosse circoscritto a lavori di manutenzione di quanto già a suo tempo realizzato da parte di privati, prima del 2000, sull’area (mq 688,99 residui della part.66 di proprietà degli attori originari F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Placenti) adiacente a quella di mq 4000 delle part. 66, 67, 71, di proprietà degli attori, già occupati ed espropriati con regolare procedura ablatoria, con lavori conclusisi con la realizzazione di una chiesa. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che non fossero state sollevate dagli appellanti censure specifiche in merito a quanto accertato in primo grado (sulla base di una lettera del 2003 dell’ingegnere incaricato dal Comune della realizzazione dei lavori) in ordine al fatto che i lavori di sistemazione della piazza antistante la Chiesa fossero stati già realizzati «con intervento privato (stesa di pietrisco e realizzazione d fasce di conglomerato bituminoso)» Quanto dedotto dai ricorrenti non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme in tema di occupazione usurpativa appare palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Trattasi quindi di doglianze volte inammissibilmente a travolgere l’accertamento in fatto motivatamente espresso dalla Corte di merito. 2.I ricorrenti, con il secondo motivo, denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe omesso di esaminare la presenza di indici di demanialità – ex art. 16 lett. B Legge 2248/1865 all. f – sull’area occupata (quali: l’ubicazione della strada o piazzale all’interno del centro abitato, l’inclusione nella toponomastica, l’uso della strada da parte di un numero indeterminato di persona, il fatto che il Comune non avesse ai rinunciato alla protezione dell’uso stradale pubblico), dati già evidenziati in primo grado ed accertati dalla CTU espletata, mai contestati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in presenza dei quali vi sarebbe la presunzione della proprietà comunale delle strade site all’interno dei centri abitati. I ricorrenti, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 quindi sottendono che qualora i suddetti indici fossero stati tenuti in Data pubblicazione 06/06/2022 debito conto dalla Corte di appello, questo avrebbe comportato un esito diverso della controversia, poiché essi incidevano sulla proprietà dei luoghi oggetto di intervento e quindi realizzavano il requisito della trasformazione dei luoghi a seguito di occupazione, qualità necessaria per il riconoscimento dell’espropriazione usurpativa. Nel motivo i ricorrenti, nel far riferimento agli indici di demanialità citano l’art. 16 lett. B Legge 2248/1865 all. f, mentre il riferimento normativo corretto degli indici di demanialità è l’art. 22 della medesima legge all. f.. Ora, in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione iuris tantum di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione (Cass.28869/2021). In sostanza, l'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della l. n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della l. n. 2248 del 1865, Data pubblicazione 06/06/2022 all. F. (Cass. 15033/2020). Ancora si è chiarito che «la natura di strada pubblica degli spazi adiacenti di cui all'art. 22 legge n. 2248 del 1865 all. 7, presuppone che essi siano di proprietà di un ente pubblico territoriale, con la conseguenza che, affinché i suddetti spazi possano far parte del demanio (nella specie, comunale), assumendo la natura di strada pubblica, non è sufficiente prospettare la mera previsione programmatica di tale destinazione, ne' l'avvenuta trasformazione di tali spazi in un manufatto tipologicamente corrispondente ad una strada cittadina, ne', infine, che vi si espleti, di fatto, il pubblico transito, occorrendo invece che, con la destinazione a tale uso, concorra l'intervenuto acquisto da parte dell'ente locale del suolo relativo, che altrimenti resta un'area privata anche quando sia adiacente e contigua ad una strada comunale, atteso peraltro che, ai fini della presunzione (relativa) di demanialità di cui al citato art. 22, occorre altresì che le suddette aree si presentino come parte integrante della funzione viaria della sede stradale» (Cass.8659/2000). La censura, a prescindere dai profili di novità, non è pertinente al decisum, in quanto la Corte di merito ha ritenuto, implicitamente, che la presunzione, relativa, di demanialità, asseritamente ricavabile dagli indici normativi citati, fosse stata, nella specie, superata dalle risultanze degli accertamenti peritali e istruttori. Il ricorso difetta, peraltro, anche di autosufficienza. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto ricorrenti/Comune, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12992/2018 Numero sezionale 1806/2022 Numero di raccolta generale 18156/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U
Sentenza Cassazione n. 18156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris