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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24818/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f /- / — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri.); ritenuto che lil primo motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alle allegazioni difensive volte ad escludere la responsabilità dell'imputato — è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha fondato, in maniera congrua e logica, la conferma della prima decisione sulla disamina dei dati di fatto emersi (segnatamente, all'atto del sopralluogo che ha acclarato la manomissione del misuratore di energia che serviva l'attività esercitata dal ricorrente, presente in loco, determinando una riduzione superiore all'87°/0 dei consumi registrati rispetto a quelli effettivi), cosi disattendendo compiutamente la prospettazione difensiva (fondata sulla negazione dell'addebito da parte dell'imputato, che ha asserito di non avere contezza della manomissione, per aver gestito l'officina con altri, e di «avere sempre pagato le bollette») qui irritualmente reiterata per il tramite di enunciati assertivi e senza neppure assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che il secondo motivo, che ha assunto la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia di appello (resa il 29 giugno 2023), è manifestamente infondato, dato che il termine di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni posta per il delitto in imputazione, commesso il 29 novembre 2013, e dell'interruzione: cfr. artt.157 e 161 cod. pen.), non è ancora decorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f /- / — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. peri.); ritenuto che lil primo motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alle allegazioni difensive volte ad escludere la responsabilità dell'imputato — è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di merito ha fondato, in maniera congrua e logica, la conferma della prima decisione sulla disamina dei dati di fatto emersi (segnatamente, all'atto del sopralluogo che ha acclarato la manomissione del misuratore di energia che serviva l'attività esercitata dal ricorrente, presente in loco, determinando una riduzione superiore all'87°/0 dei consumi registrati rispetto a quelli effettivi), cosi disattendendo compiutamente la prospettazione difensiva (fondata sulla negazione dell'addebito da parte dell'imputato, che ha asserito di non avere contezza della manomissione, per aver gestito l'officina con altri, e di «avere sempre pagato le bollette») qui irritualmente reiterata per il tramite di enunciati assertivi e senza neppure assumere un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); ritenuto che il secondo motivo, che ha assunto la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia di appello (resa il 29 giugno 2023), è manifestamente infondato, dato che il termine di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi (tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni posta per il delitto in imputazione, commesso il 29 novembre 2013, e dell'interruzione: cfr. artt.157 e 161 cod. pen.), non è ancora decorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
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