CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 20 maggio 2022 con la quale il g.u.p. dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di sostituzione degli arresti donniciliari con altra misura interdittiva. L'ordinanza genetica è stata disposta, nei confronti dell'Abrusci in relazione ai reati societari e fallimentari attribuitigli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale amministratore delegato dal 01/12/2010 al 15/07/2011, quale amministratore unico dal 15/07/2011 al 09/05/2017, quale amministratore delegato dal 09/05/2017 al 21/02/2019 e di amministratore unico dal 21/02/2019 sino al fallimento (capi 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15). 2. Nell'interesse dell'Abrusci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia violazione di legge, in relazione al profilo delle esigenze cautelari. Si rileva: a) che la richiesta di sostituzione era stata argomentata in relazione a due elementi nuovi, rappresentati dalla cessazione dell'attività di alcune compagini societarie (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessata il 22 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessata il 20 aprile 2022, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessata in daat 8 aprile 2022) e dalla definitiva uscita dell'Abrusci da qualsiasi incarico formale o sostanziale; b) che le considerazioni dedicate dal Tribunale alle ragioni della cessazione dell'attività erano del tutto inconferenti rispetto al tema del venir meno delle esigenze cautelari; c) che all'udienza di discussione la difesa aveva, altresì, documentato la cessazione, in data 7 e 8 luglio 2022, dalla carica di legale rappresentante del Grosso, storico consulente fiscale degli Abrusci, il cui coinvolgimento era stato determinato dalla fibrillazione provocata dalla sottoposizione degli Abrusci alle misure cautelari; d) che il Grosso era stato sostituito da altro soggetto completamente estraneo; e) che il cenno del Tribunale al carattere strumentale di siffatte iniziative, oltre che privo di dimostrato fondamento, eludeva il tema centrale, ossia se, per effetto delle stesse, fossero oggettivamente venute meno le esigenze cautelari; f) che delle sei società costituenti l'area anche solo di lato interesse degli Abrusci, due erano state cancellate e le restanti quattro erano gestite da amministratrice/liquidatrice che non aveva alcun legame con il ricorrente; g) che del tutto congetturale era l'argomento per il quale il ricorrente avrebbe comunque potuto, con un prestanome, acquisire una nuova società con la quale operare illecitamente; h) che, in definitiva, faceva difetto l'individuazione di elementi concreti e attuali ai quali ancorare la prognosi di recidiva; i) che l'assetto cautelare della vicenda scontava, per un verso, la sovrapposizione automatica della posizione del ricorrente e del fratello [OSCURATO:PERSONA] e, per altro verso, la correlazione delle esigenze cautelari alla sussistenza del quadro indiziario, caratterizzato da vistosi errori ricostruttivi. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. 4. All'udienza del 20 dicembre si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che ogni cenno al quadro indiziario è del tutto fuori campo, sia per le preclusioni derivanti dalla definizione del procedimento scaturito dall'impugnazione dell'ordinanza genetica, sia per il carattere di novità della questione in questa sede, si osserva, in linea generale, che, secondo l'orientamento ormai affermatosi presso la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). In questa prospettiva, ben s'intende come l'indugiare dell'ordinanza impugnata sulle vicende che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza genetica non rappresenti un vano esercizio di riproduzione di dati irrilevanti, ma miri ad illuminare le condotte serbate dal ricorrente, unitamente al fratello (e la distinzione delle posizioni dei due è già stata ritenuta non decisiva, in sede di emissione dell'ordinanza cautelare, ai fini che qui rilevano), proprio per fondare la razionale credibilità delle conclusioni raggiunte in tema di concretezza e attualità del pericolo che, attraverso l'impiego - già registratosi in passato e non solo attraverso l'utilizzazione del commercialista storico - di prestanome, possano essere utilizzate le società ancora nella sostanziale disponibilità dell'indagato e del fratello per commettere delitti della stessa specie, quali si sono realizzati per un arco temporale considerevole. Non si tratta dunque del paventato paradosso cautelare che valorizzerebbe il «pericolo del pericolo», ma di una prognosi - si ripete, priva di qualunque profilo di illogicità - che riposa sulla prolungata condotta illecita passata e sulle sue concrete modalità esecutive, in queste cogliendo le ragioni della necessità non solo della cautela, ma della specifica misura applicata, in vista del fine di impedire comunicazioni con quanti potrebbero essere resi strumento delle finalità illecite dell'agente. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm