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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 42114/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in data 13/1/2020, dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 189 co. 6 e 7 cod. strada e 590 cod. pen., commessi in Udine il 29/9/2017, gli ha applicato la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.

Rileva il PG ricorrente la violazione di legge in quanto, per pacifica giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità, in caso di condanna per le due diverse fattispecie di reato di cui agli artt. 189 co. 6 e 7 cod. strada, occorre applicare due distinte sanzioni amministrative accessorie, con la disciplina del cumulo ma- teriale e non già operare, come pare avvenuto, una commisurazione forfettaria, perché la disciplina del concorso formale non è applicabile alle sanzioni ammini- strative accessorie (si richiamano ex multis Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4 n. 25133/2009, né essendo applicabile al reato di cui all'art. 189 cod. strada per effetto della scelta del rito abbreviato (Sez. 4 n. 41810/2009).

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvii al Tribunale di Udine per nuovo giudizio sul punto.

3. il ricorso è fondato.

4. Ed invero, la sentenza impugnata, senza spendere alcuna motivazione, afferma, in fine, che "conseguono per legge la condanna al pagamento delle spe- se processuali nonché la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei", senza in alcun modo specificare come sia stata quantificata quest'ultima.

5. Questa Corte di legittimità, in più occasioni - e va qui ribadito- ha preci- sato che, nel caso di pluralità di infrazioni al codice della strada si applica il cu- mulo delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla circostanza che si tratti di concorso formale di reati o di reato continuato (cfr. Sez. 4, n. 12363 del 4/12/2013 dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen., ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell'art. 307 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 17759 del 6/3/2012, Papolini, Rv. 253503, conf.

Sez. 4, n. 25933 del 6/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230; Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4, n. 20990 del 30-3-2016, Rv. 243877; Sez. 4, n. 15283 del 9/4/2009, Simoncioni; Sez. 4, n. 33691/2004; Sez. 4, n 25133/2009; Sez. 3, n. 42993/2010).

Non può trovare applicazione l'art. 8

I. 689/81 che, al primo comma, sanci- sce che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo» non è pertinente.

La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; conf.

Sez. 4, n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, Rv. 280544).

Dunque, è stato chiarito che, in tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può con- tenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012 [OSCURATO:PERSONA]. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 4/12/2013 dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).

Per consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, inoltre, sono del tutto irrilevanti le eventuali manifestazioni di volontà delle parti in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, essendo esse sottratte alla loro disponibilità (cfr., tra le più recenti: Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978).

Tale materia, cioè, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice, che, del tutto autonomamente, può decidere sia in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Laddove facoltativa, che in merito alla determinazione del relativo quantum.6.

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189, co- 1, 6 e 7, cod. strada, per ciascuno dei quali é prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; quanto alla fattispecie di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni).

Nel caso di specie doveva, quindi, applicarsi il cumulo materiale delle san- zioni (Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667 e Sez. 4, n. 17759 del 6/3/2012, Papolini, Rv. 253503).

E ciò non è stato fatto, visto che anche ap- plicando la sanzione in misura minima il cumulo sarebbe stato almeno di anni due e mesi sei.

Essendosi, quindi in presenza di una errata applicazione della norma penale, ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribu- nale di Udine limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l'entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi, determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensio- ne della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Udi- ne.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in data 13/1/2020, dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 189 co. 6 e 7 cod. strada e 590 cod. pen., commessi in Udine il 29/9/2017, gli ha applicato la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei. Rileva il PG ricorrente la violazione di legge in quanto, per pacifica giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità, in caso di condanna per le due diverse fattispecie di reato di cui agli artt. 189 co. 6 e 7 cod. strada, occorre applicare due distinte sanzioni amministrative accessorie, con la disciplina del cumulo ma- teriale e non già operare, come pare avvenuto, una commisurazione forfettaria, perché la disciplina del concorso formale non è applicabile alle sanzioni ammini- strative accessorie (si richiamano ex multis Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4 n. 25133/2009, né essendo applicabile al reato di cui all'art. 189 cod. strada per effetto della scelta del rito abbreviato (Sez. 4 n. 41810/2009). Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvii al Tribunale di Udine per nuovo giudizio sul punto. 3. il ricorso è fondato. 4. Ed invero, la sentenza impugnata, senza spendere alcuna motivazione, afferma, in fine, che "conseguono per legge la condanna al pagamento delle spe- se processuali nonché la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei", senza in alcun modo specificare come sia stata quantificata quest'ultima. 5. Questa Corte di legittimità, in più occasioni - e va qui ribadito- ha preci- sato che, nel caso di pluralità di infrazioni al codice della strada si applica il cu- mulo delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla circostanza che si tratti di concorso formale di reati o di reato continuato (cfr. Sez. 4, n. 12363 del 4/12/2013 dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen., ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell'art. 307 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 17759 del 6/3/2012, Papolini, Rv. 253503, conf. Sez. 4, n. 25933 del 6/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244230; Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4, n. 20990 del 30-3-2016, Rv. 243877; Sez. 4, n. 15283 del 9/4/2009, Simoncioni; Sez. 4, n. 33691/2004; Sez. 4, n 25133/2009; Sez. 3, n. 42993/2010). Non può trovare applicazione l'art. 8 I. 689/81 che, al primo comma, sanci- sce che «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo» non è pertinente. La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni amministrative proprie e non le sanzioni amministrative accessorie ad una sentenza penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; conf. Sez. 4, n. 6912 del 12/2/2021, Castelli, Rv. 280544). Dunque, è stato chiarito che, in tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può con- tenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012 [OSCURATO:PERSONA]. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 4/12/2013 dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). Per consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, inoltre, sono del tutto irrilevanti le eventuali manifestazioni di volontà delle parti in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, essendo esse sottratte alla loro disponibilità (cfr., tra le più recenti: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978). Tale materia, cioè, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice, che, del tutto autonomamente, può decidere sia in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Laddove facoltativa, che in merito alla determinazione del relativo quantum.6. Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189, co- 1, 6 e 7, cod. strada, per ciascuno dei quali é prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; quanto alla fattispecie di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). Nel caso di specie doveva, quindi, applicarsi il cumulo materiale delle san- zioni (Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667 e Sez. 4, n. 17759 del 6/3/2012, Papolini, Rv. 253503). E ciò non è stato fatto, visto che anche ap- plicando la sanzione in misura minima il cumulo sarebbe stato almeno di anni due e mesi sei. Essendosi, quindi in presenza di una errata applicazione della norma penale, ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribu- nale di Udine limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l'entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi, determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensio- ne della patente di guida e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Udi- ne.
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