CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 3 d. I. n. 162 del 2022 per il mancato riconoscimento dell'impossibilità o dell'inesigibilità di utile collaborazione con l'autorità giudiziaria - perché non solo non è dato evincere alla concessione di quale beneficio penitenziario sia finalizzato l'accertamento (e sul punto si veda Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395, secondo cui in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter Ord. pen., - pur spettando al Tribunale di sorveglianza - non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale), ma perché comunque sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - il ricorrente non ha fornito alcun tipo di collaborazione, dichiarando di essersi trovato in un contesto criminoso senza sapere alcunché delle intenzioni dei soggetti per i quali si era prestato a fare da autista; - tuttavia, egli risulta avere assistito alla commissione dei reati commessi da quelli che, all'epoca dei fatti, erano i suoi datori di lavoro, senza porre in essere alcuna condotta dissociativa; - ciò rende poco credibile l'affermazione secondo cui lo stesso non fosse a conoscenza della mafiosità delle condotte; - i fatti oggetto di reato non sono stati ancora interamente disvelati quanto ai soggetti coinvolti, ma le dichiarazioni rese dimostrano come Tibulac, al momento delle indagini, potesse ben rivelare informazioni utili a tal fine; - nella nozione di collaborazione impossibile o inesigibile non può ricomprendersi la situazione del soggetto che versa nella impossibilità di rendere una collaborazione rilevante a causa di una condotta volontaria, come nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 m