CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 28555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato la memoria difensiva l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna con provvedimento in data 20/11/2024, notificato in data 26/11/2024, alle ore 10:10, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 29/11/2024, alle ore 09:00, convalidava il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e ad 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva affermato che l'attribuibilità del fatto contestato al [OSCURATO:PERSONA] emergeva dal video presentLin atti, nonostante agli atti , come da attestazione di Cancelleria che il difensore si era fatto rilasciare, non fosse presente alcun video ma solo singoli fotogrammi; la motivazione, pertanto, era di mero stile e disancorata dalla realtà oppure il video non era stato messo a disposizione della difesa; era, quindi, evidente la violazione di legge e del diritto di difesa. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti di cui all'art. 6 I n. 401/1989, lamentando che il Gip aveva espresso con riferimento ai presupposti legittimanti la misura una motivazione priva di confronto con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata; la motivazione, inoltre, era letteralmente identica a quella adottata nello stesso giorno con riferimento ad altro prevenuto, la cui condotta era del tutto differente da quella addebitata al [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Presupposti della convalida del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il [OSCURATO:PERSONA] ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con adeguato discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli demanda. Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti emergenti dal risultato delle indagini della Questura di Bologna, dimostrativi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], richiamando il contenuto della CNR della Questura di Bologna del 11.11.2024, nella quale si evidenziavano condotte violente tenute dal [OSCURATO:PERSONA] durante l'evento sportivo svoltosi in data 6.10.2024 presso [OSCURATO:PERSONA] di Casalecchio. E' stata ritenuta comprovata l'attribuibilità di tali condotte al ricorrente in ragione della individuazione del predetto da parte del personale della Questura di Bologna e dei fotogrammi in atti; il riferimento contenuto nell'ordinanza ai fotogrammi e non al video dai quali gli stessi sono stati estrapolati, è chiaro in quanto si fa esplicito riferimento ai "fotogrammi in atti". Da tali emergenze il [OSCURATO:PERSONA] ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l'inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti. La motivazione è congrua, adeguatamente circostanziata ed immune da vizi logici. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non solo ha compiutamente esaminato e valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di presentazione ma ha anche considerato la memoria difensiva presentata in data 26/11/2024, espressamente menzionata nella parte espositiva del provvedimento. Il ricorrente propone un motivo del tutto generico, non indicando quali siano le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari; la genericità del motivo determina, quindi, l'inammissibilità della doglianza. Va, infatti, ricordato che questa Corte (Sez.5,n.24437 del 17/01/2019, Rv.276511 - 01) ha affermato che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione.Nella specie, il ricorrente non evidenzia, in maniera specifica, quale sia l'elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non valutato dal [OSCURATO:PERSONA] di merito, la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e logica motivazione. Generica e priva di concretezza è anche la censura con la quale si lamenta che la motivazione sarebbe identica a quella di altro provvedimento emesso nei confronti di altro prevenuto. 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann