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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 16827/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, come affermato dal costante orientamento di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), l'abrogazione, a far data dall'i gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo, è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già correttamente già respinte dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso, ai fini della scusabilità dell'errore, la circostanza che nel modulo non fosse riportata la regola violata, in quanto ciò si risolverebbe in un errore sulla liceità del fatto, che non rileva ex art. 5 cod. pen., e dovendosi rilevare che, essendosi l'imputato avvalso di un c.a.f. per la compilazione della domanda, egli solo era a conoscenza di quell'elemento informativo a sé direttamente riferibile, rilevatosi falso - ossia l'assenza di condanne per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - evidentemente comunicato a chi lo assisteva per la presentazione della domanda, in cui tale elemento è stato poi trasfuso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, come affermato dal costante orientamento di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), l'abrogazione, a far data dall'i gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo, è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già correttamente già respinte dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso, ai fini della scusabilità dell'errore, la circostanza che nel modulo non fosse riportata la regola violata, in quanto ciò si risolverebbe in un errore sulla liceità del fatto, che non rileva ex art. 5 cod. pen., e dovendosi rilevare che, essendosi l'imputato avvalso di un c.a.f. per la compilazione della domanda, egli solo era a conoscenza di quell'elemento informativo a sé direttamente riferibile, rilevatosi falso - ossia l'assenza di condanne per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - evidentemente comunicato a chi lo assisteva per la presentazione della domanda, in cui tale elemento è stato poi trasfuso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. D P.Q.M