Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2020
ECLI:EU:T:2020:424
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0677_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020 – Polfarmex/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (SYRENA)
(Causa T‑677/19)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo SYRENA – Uso effettivo del marchio – Importanza dell’uso – Prova dell’uso – Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)
(v. punto 15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 38‑47, 52, 72, 98)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo SYRENA
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 70, 73, 90, 104, 105, 129)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 84)
5.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 58, § 1, e 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punto 85)
6.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 87)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» che sono oggetto della registrazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 58, § 2)
(v. punti 112‑116)
8.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72, § 2, e 95)
(v. punto 120)
9.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 131)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1861/2018‑2 e R 1840/2018‑2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Polfarmex e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 luglio 2019 (procedimenti riuniti R 1861/2018‑2 e R 1840/2018‑2) è annullata nella parte in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 9262767 per le «autovetture» rientranti nella classe 12 diverse dalle «autovetture da corsa».
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.