CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 38168/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XVRUK), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UYY2Q), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03S4QN4), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021-ITSHZ), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N04G6), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037XWTM), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039Y6PN), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02KGK1U), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RB7FJ), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03BSNQ8), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 15. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03SKUS2), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00H9LD8), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 17. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033X2EN), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 18. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02TONDM), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 19. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MF)7P), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 20. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037X7K0), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 21. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02EUX3V), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 22. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02HI444), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 23. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02IDTR3), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per tutti gli indagati (ad esclusione del Raouf e del Elbediwi) l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, anche riportandosi al contenuto di una memoria già depositata, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., rigettava l'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 16 febbraio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza aveva disatteso la richiesta di applicazione di misure cautelari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 337 e 339, secondo comma, cod. pen. (capo 3), 61 n. 2 e 10, 81, 110, 582 e 585, primo e secondo commi, n. 2, cod. pen. (capo 4); e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1 e 610 cod. pen. (capo 1). Rilevava il Tribunale - con riferimento alle vicende verificatasi tra il 28 gennaio e i primi giorni di febbraio del 2021 nel piazzale antistante l'ingresso dell'hub di Piacenza della società di trasporti TNT, dove un gruppo di lavoratori iscritti o simpatizzanti del sindacato [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato un 'picchettaggio', impedendo il transito di mezzi e il passaggio di persone - come per il primo gruppo di indagati difettassero i gravi indizi di colpevolezza, mentre per il secondo gruppo, pur in presenza dei gravi indizi di colpevolezza, fossero assenti le esigenze cautelari giustificative dell'applicazione delle richieste misure; e come per il solo [OSCURATO:PERSONA] l'appello dovesse essere disatteso in quanto per il reato sub capo 1) la misura era stata applicata. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 337, 582 e 585 cod. pen., per avere il Tribunale di Bologna omesso di considerare taluni fatti e travisato la lettura dì altre prove, benché le carte del procedimento avessero dimostrato che vi era stata "una comune finalità perseguita" da tutti i manifestanti" e gli innanzi elencati quattordici indagati del primo gruppo, pur non avendo materialmente partecipato al lancio di oggetti all'indirizzo degli appartenenti alle forze dell'ordine, avevano agevolato l'operato delittuoso dei loro compagni sia consentendo loro "di nascondersi e schermarsi tra la folla", sia "manifestando loro il sostegno per l'azione intrapresa", rivolgendo all'indirizzo degli agenti di polizia frasi intimidatorie ("via la polizia") o offensive ("servi"), nonché "persistendo comunque nell'occupazione della sede stradale, senza allontanarsi o cercare di far desistere i correi". 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 cod. proc. pen. e 610 cod. pen., per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente escluso la sussistenza di un pericolo di recidiva nei riguardi degli indagati considerato gravemente indiziati di colpevolezza in relazione al reato di violenza privata, tenuto conto che le ragioni sindacali fatte valere dai prevenuti (tutti beneficiari di lauti stipendi), che con la loro iniziativa avevano creato gravi danni alla società TNT, a società collegate e ad altri lavoratori presenti nell'hub, non avevano trovato integrale soddisfacimento; che, nei giorni successivi, altra analoga azione di blocco era stata attuata, con uguali modalità, presso la sede di una ulteriore ditta, la Nippon; e che appartenenti a quel gruppo organizzato avevano tenuto un pessimo comportamento processuale, formulando minacce verso le forze dell'ordine e pressioni nei confronti dell'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza vada rigettato. 2. Il primo motivo - formalmente enunciato in termini di violazione di legge, ma nella sostanza contenente anche censure della motivazione - risulta proposto in parte per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e, in parte, per denunciare una violazione di norme insussistente. 2.1. È pacifico nella giurisprudenza dì legittimità come il controllo dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari in base ai quali sì è esclusa la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli quattordici indagati del primo dei gruppi considerati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al concorso nella commissione dei reati di resistenza a pubblici ufficiali e lesioni personali aggravate, materialmente posti in essere da altri manifestanti. A tal fine sono stati adeguatamente valorizzati gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come i quattordici prevenuti, che non avevano negato le loro responsabilità in ordine al solo reato di violenza privata, non avessero fatto parte del gruppo di manifestanti che, staccatisi dagli altri e portatisi in una boscaglia posta nelle vicinanze, avevano materialmente effettuato il lancio di sassi, rami e bottiglie all'indirizzo degli agenti di polizia operanti: "sassaiola" che si era verificata in maniera estemporanea, senza che vi fossero dati di conoscenza precisi da cui poter desumere che fosse stata il frutto di una iniziativa preparata e organizzata in antìcipo da tutti i partecipanti; non potendo essere valorizzato il solo fatto che taluni manifestanti fossero stati notati in precedenza nel mentre accumulavano rami o tocchetti di legno perché raccolti per alimentare il fuoco acceso dai dimostranti, davanti all'ingresso dell'hub, per potersi riscaldare. Da tanto il Collegio dell'appello cautelare ha arguito, con un procedimento argomentativo nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come i predetti ricorrenti non potessero essere considerati, a livello indiziario, partecipi di quella iniziativa delittuosa. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. 2.2. Quanto alla lamentata violazione della norma di diritto penale sostanziale contestata, va ricordato come costituisca espressione di un ben delineato indirizzo interpretativo di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati. Seguendo tale impostazione si è affermato che è ben vero che può assumere "carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui". Ma è anche vero che "la possibilità che un soggetto sia chiamato a rispondere penalmente a titolo di responsabilità criminosa, morale o materiale, per "un fatto collettivo", anche nel caso di intese istantanee ovvero anche per una semplice adesione all'opera di un altro soggetto che rimane ignaro, non può prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato. (...) Tale contributo (che anche se atipico) "di natura materiale o morale deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" (...) per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto" (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò e altri, Rv. 274680). Di tali principi di diritto il Tribunale di Bologna ha fatto corretta applicazione, evidenziando come non potesse considerarsi sintomatico del concorso dei quattordici prevenuti nella commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, materialmente poste in essere da altri manifestanti, il fatto che gli stessi avessero in precedenza genericamente aderito all'invito a "fare sacrifici" loro indirizzato dal capo del sindacato [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, si era accertato che avesse rivolto ai compagni la sollecitazione a tenere un atteggiamento "pacifico". E neppure la sola circostanza di non essersi allontanati e di essersi invece trattenuti, con atteggiamento passivo, davanti all'ingresso dell'hub della TNT di Piacenza, anche dopo che era iniziata la "sassaiola". Il Pubblico Ministero ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale dell'appello non avesse valorizzato in alcun modo il fatto che i manifestanti avevano rafforzato quella iniziativa delittuosa indirizzando grida minacciose ovvero offensive verso i poliziotti: ma la censura appare indeterminata, nella misura in cui è stata richiamata una emergenza che non è stata individualmente riferita ad alcuno degli specifici quattordici indagati nei cui riguardi è stata avanzata l'impugnazione. 3. Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo del ricorso, con il quale sono state formulate doglianze generiche e, comunque, afferenti alla ricostruzione dei fatti, come tali non deducibili in sede di giudizio di legittimità. A fronte di una motivazione congrua e perspicua, che resta esente da censure - con la quale il Tribunale dell'appello aveva giustificato la decisione di disattendere la domanda cautelare per gli indagati del secondo gruppo per l'accertata mancanza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, trattandosi di soggetti incensurati che avevano partecipato ad una manifestazione sindacale di protesta oramai da tempo conclusasi - il Pubblico Ministero ricorrente ha inteso valorizzare elementi di conoscenza alternativi: dati, però, irrilevanti ai fini del giudizio che qui rileva, perché concernenti in generale gli effetti economici di quella protesta, ovvero dal tenore dimostrativo indeterminato, essendo stata richiamata l'esistenza di altra analoga azione di protesta in seguito attuata, con uguali modalità, dai lavoratori di altra azienda della zona, senza che - a parte l'indagato [OSCURATO:PERSONA], capo di quella organizzazione sindacale - risulti alcun preciso collegamento soggettivo tra tale ulteriore iniziativa e i destinatari del ricorso oggi in esame. 4. Va, da ultimo, evidenziato che il ricorso risulta formalmente presentato anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'atto di impugnazione del Pubblico Ministero è stato formulato in mancanza di interesse, ìn quanto il Tribunale di Bologna aveva evidenziato come per il prevenuto la domanda cautelare fosse stata positivamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari anche per il reato del capo d'