CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 42524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 il Giudice di pace della Spezia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e lo ha condannato alla pena di cinquemila euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il Giudice di pace omesso di sospendere il processo in attesa del vaglio, da parte della competente autorità amministrativa, dell'istanza di emersione di rapporto di lavoro da lui avviata ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl. 19 maggio 2020, n. 34. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata. 2. Sostiene il ricorrente di avere depositato documentazione attestante la presentazione di istanza volta all'emersione di rapporto di lavoro irregolare, ciò che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, dl. 17 maggio 2020, n. 34, avrebbe imposto al Giudice di pace di sospendere il giudizio in ordine al reato sanzionato dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della definizione dell'instaurato procedimento amministrativo. Trattasi di obiezione di assoluta genericità, perché riferita a circostanza di fatto sulla quale la sentenza impugnata è del tutto silente e che il ricorrente non supporta in alcun modo, astenendosi, tra l'altro, dall'indicare a quale udienza l'evocata documentazione sarebbe stata esibita e dall'allegarla in copia al ricorso che, pertanto, deve ritenersi affetto da insuperabile carenza di autosufficienza. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella detérminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm